Corte costituzionale

Sentenza n. 241/2013

Corte cost., sent. 17 ottobre 2013, n. 241

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
241/2013
Data di deposito
17 ottobre 2013
Data di decisione
9 ottobre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:241

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 2 del 10 gennaio 2013
  • art. 16, legge della Regione Abruzzo n. 2 del 10 gennaio 2013
  • art. 27, legge della Regione Abruzzo n. 2 del 10 gennaio 2013
  • art. 28, legge della Regione Abruzzo n. 2 del 10 gennaio 2013
  • art. 19, legge della Regione Abruzzo n. 2 del 10 gennaio 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37385

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 7, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», operando la riprogrammazione di un importo - iscritto nel bilancio 2012 e non utilizzato - nell'esercizio di competenza 2013. Infatti, il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost. impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo, dato che tale regola è posta a presidio della sana gestione finanziaria e dal momento che la sottrazione di componenti attive quali le economie di spesa (intrinsecamente incompatibili con il concetto di riprogrammazione) dall'aggregato complessivo - il quale determina il risultato di amministrazione - rende incerto e mutevole il risultato stesso, con ciò pregiudicando intrinsecamente la stabilità del bilancio; inoltre la disposizione censurata entra in collisione anche con un principio desumibile dall'art. 81, quarto comma, Cost., quello dell'unità di bilancio, esplicitato dall'art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e prescrive che il bilancio non può essere articolato in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura di determinate e specifiche spese, salvi i casi di espresso vincolo disposti dalla legge per alcune tipologie di entrate (tributi di scopo, mutui destinati all'investimento, fondi strutturali di provenienza comunitaria, etc.); sicché, se tale principio risulta indefettibile nell'ambito del singolo esercizio di competenza, a maggior ragione esso preclude che economie di spesa di esercizi precedenti possano essere trasferite a quello successivo attraverso una sorta di vincolo postumo, privo di qualsiasi fondamento normativo. - In senso analogo, citata sentenza n. 192 del 2012.

Massima n. 37386

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», il quale, nel prevedere un contributo di euro 26.400,00 a favore del Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie (CRAB), pone il relativo onere a carico del capitolo 101584, U.P.B. 07.01.004, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. - In senso analogo, citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 30 del 1959. - Circa la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., sia attraverso disposizioni di copertura della spesa, v. citate sentenze n. 115 del 2012 e n. 272 del 2011, sia attraverso norme fonte di spesa, v. citate sentenze n. 26 del 2013, n. 214 del 2012 e n. 212 del 2012; peraltro, anche ove il vizio investa la componente finanziaria della legge, esso è estensibile alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa, v. citate sentenze n. 51 del 2013 e n. 214 del 2012.

Massima n. 37387

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che determina, nella misura di euro 45.000,00, un contributo in favore dell'Associazione On The Road Onlus di Pescara, senza indicare il capitolo di bilancio su cui l'onere dovrebbe gravare. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

Massima n. 37388

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)», che quantifica in euro 50.000,00 un contributo straordinario per la certificazione della gestione forestale sostenibile, ponendolo a carico del capitolo 111416, U.P.B. 07.01.002, del bilancio regionale 2013. Essendo incontrovertibile che la disposizione impugnata comporti un onere, la cui esistenza «si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa», ed i cui pertinenti stanziamenti di bilancio risultano assenti o incapienti, sussiste il difetto di copertura finanziaria e la conseguente illegittimità della stessa per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost.

Massima n. 37389

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 19 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, che ha ad oggetto interventi in favore delle imprese operanti nel settore terziario e portuale facenti capo ai traffici marittimi del porto di Pescara. La norma de qua quantifica in euro 300.000,00 gli oneri derivanti dalla sua applicazione, ponendoli a carico del capitolo 281602, U.P.B. 05.01.007, del bilancio regionale 2013, il cui stanziamento per l'esercizio in considerazione ammontava, al momento del ricorso, ad euro 100.000,00, insufficienti a garantire la copertura finanziaria. Tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuta la legge regionale n. 20 del 2013, il cui art. 7 ha aumentato di euro 200.000,00 lo stanziamento del predetto capitolo. Dall'evidenziato incremento discende l'adeguamento della posta contabile all'onere derivante dall'applicazione della censurata disposizione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 7, comma 4, 16, 27 e 28 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»;

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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