Corte costituzionale
Sentenza n. 231/2013
Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/2013
- Data di deposito
- 23 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 300 del 20 maggio 1970
Parametri
Massime
Massima n. 37356
Devono essere dichiarati inammissibili gli interventi adesivi spiegati - presenti giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale riuniti - dalla CGIL, FILCAMS di Milano e Provincia e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) nonché l'intervento ad opponendum dell'Associazione Unione industriale della Provincia di Torino, perché tutti i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a quibus . Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, nessuna delle parti intervenute riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte. - Sui limiti soggettivi di ammissibilità dell'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, tra le tante: ordinanze allegate alle sentenze n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001.
Massima n. 37357
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost. - l'art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Al suddetto risultato si perviene in quanto l'aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l'accesso alle trattative, già in passato rilevata dalla giurisprudenza costituzionale, rappresenta un vulnus alla rappresentatività sostanziale del sindacato. Infatti, il dato sostanziale della rappresentatività non può essere eluso - né in eccesso né in difetto - da elementi meramente formali quali, da un lato, la sola formale sottoscrizione oppure, dall'altro, la sola mancata sottoscrizione del contratto (da parte di un sindacato che abbia partecipato alle relative trattative, grazie alla sua rappresentatività). Peraltro, con il presente intervento additivo, necessariamente operato nei limiti di rilevanza della questione sollevata, non è stato possibile affrontare il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell'art. 39 Cost., né è stato individuato - e non sarebbe stato possibile farlo - un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale. Ad una tale evenienza può astrattamente darsi risposta attraverso una molteplicità di soluzioni, tra le quali compete al legislatore scegliere. - Decisioni che hanno esaminato l'art. 19 della legge n. 300 del 1970: sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988, n. 30 del 1990, n. 1 del 1994, n. 244 del 1996; ordinanze n. 345 del 1996, n. 148 del 1997 e n. 76 del 1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 2 luglio 2013ORDINANZAVisti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale introdotti con ordinanza del Tribunale di Modena depositata il 4 giugno 2012 (n. 202 del Registro ordinanze 2012);visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Vercelli depositata il 25 settembre 2012 (n. 287 del Registro ordinanze 2012);visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 12 dicembre 2012 (n. 46 del Registro ordinanze 2013);rilevato che nel primo dei detti giudizi di legittimità costituzionale (n. 202 del Registro ordinanze 2012) sono intervenuti la Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi e la Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi di Milano e Provincia;che nel secondo dei detti giudizi di legittimità costituzionale (n. 287 del Registro ordinanze 2012) è intervenuta la Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI;che nel terzo dei detti giudizi di legittimità costituzionale (n. 46 del Registro ordinanze 2013) è intervenuta l'Unione Industriale della Provincia di Torino;che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a quibus;che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;che, nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, nessuna delle parti intervenute riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimata a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;che, infatti, la Filcams sarebbe investita soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull'art. 19 della legge n. 300 del 1970 nei giudizi a quibus, quali potrebbero beneficiarne tutti i soggetti sindacali in posizione analoga a quella dell'organismo che ha promosso il giudizio incidentale;che, quanto agli interventi della Cgil e della FNSI, si tratta di soggetti sindacali che non solo mancano di qualsiasi collegamento con il rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo, ma che, in ragione della loro configurazione strutturale, non sono neppure diretti destinatari dell'applicazione dell'art. 19 denunciato;che analogamente è da ritenersi con riguardo all'intervento della Unione Industriale della Provincia di Torino, la quale è portatrice di un interesse addirittura ulteriormente mediato, giacché non attinente a quello della parte sindacale beneficiaria degli effetti della rappresentanza sindacale aziendale, derivanti dall'applicazione dell'art. 19 denunciato, ma riguardante la parte sindacale datoriale;che, pertanto, gli interventi spiegati dagli anzidetti soggetti nei giudizi di legittimità costituzionale sopra indicati devono essere dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati dai soggetti indicati in motivazione nei giudizi di legittimità costituzionale di cui ai nn. 202 e 287 del Registro ordinanze 2012 ed al n. 46 del Registro ordinanze 2013.F.to: Franco GALLO, Presidente
Testo integrale
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