Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2013
Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/2013
- Data di deposito
- 23 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 18, comma 2, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 79, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 3, comma 1, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 3, comma 2, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 67, comma 1, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 67, comma 2, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 68, comma 1, lett. a), legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 69, legge della Regione Molise n. 2 del 26 gennaio 2012
- art. 6, legge della Regione Molise n. 16 del 7 agosto 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37338
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 18, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 che riconosce «al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale la possibilità di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilità di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto», in quanto la disciplina censurata va ricondotta nella materia dell'ordinamento civile, che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale ben può intervenire, come nel caso in esame, a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni. - In materia di "ordinamento civile", v. citate sentenze n. 19 del 2013, n. 77 del 2011 e n. 95 del 2007. - Su disciplina analoga, v. citate sentenze n. 19 del 2013, n. 7 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007.
Massima n. 37339
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ) ed s ), Cost., l'art. 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, che affida la gestione del servizio idrico integrato all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico, in quanto la disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato attiene alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 62 del 2012, n. 187 del 2011, n. 128 del 2011, n. 325 del 2010, n. 142 del 2010, n. 307 del 2009, n. 246 del 2009.
Massima n. 37340
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost., gli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lett. a ), e 69 della legge della Regione Molise n. 2 del 2012 nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria. Infatti, le funzioni attribuite alla Giunta regionale dalle disposizioni denunciate dagli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lett. a ), e 69, della legge regionale n. 2 del 2012, in tema di direttive all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale, di controllo sugli atti dell'ASREM, nonché di accreditamento istituzionale, determinano, se non un contrasto un'interferenza rispetto a quelle assegnate al commissario ad acta in vista dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, interferenza che è idonea ad integrare una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. - In tema di nomina di un commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, v. citate sentenze n. 104 e n. 28 del 2013; sentenze n. 78 del 2011, n. 20 e n. 2 del 2010, e n. 193 del 2007.
Massima n. 37341
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16, che, modificando la legge regionale n. 2 del 2012, ha aggiunto - dopo l'art. 69 - l'art. 69- bis che dispone: «1. Nel periodo di attuazione del Piano di rientro dal disavanzo regionale nel settore sanitario e della sua prosecuzione, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, 67, 68 e 69 è attribuito al Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 4 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222» e cioè al Presidente della Regione; infatti, la citata disposizione, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Regione funzioni che interferiscono con quelle affidate al nuovo commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei successivi programmi operativi, determina lo svuotamento dei poteri di quest'ultimo e quindi una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 79 della legge della Regione Molise n. 2 del 2012;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale gli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lettera a), e 69 della legge della Regione Molise n. 2 del 2012 nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2 - Legge finanziaria regionale 2012).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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