Corte costituzionale
Sentenza n. 222/2013
Corte cost., sent. 19 luglio 2013, n. 222
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 222/2013
- Data di deposito
- 19 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:222
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011
- art. 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011
- art. 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011
- art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011
- art. 7, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011
- art. 8, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011
- art. 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 30 novembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37324
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una contestazione in termini astratti delle disposizioni censurate, fondata sul generico rilievo secondo cui la loro inerenza alla competenza legislativa regionale in tema di assistenza sociale avrebbe dovuto essere compressa in ragione dell'azione trasversale della competenza esclusiva dello Stato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. devono essere sempre accompagnate dalla necessaria individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione, garantita dalla normativa dello Stato, con il quale le norme impugnate colliderebbero. Da tale individuazione non si può prescindere, posto che essa vale a determinare il limite oltre il quale, cessata l'azione trasversale della normativa dello Stato, si riespande la generale competenza della Regione sulla materia, residuale, oggetto di disciplina. - Sul consolidato principio (di cui alla massima) in base al quale le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. devono essere sempre accompagnate dalla necessaria individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione, garantita dalla normativa dello Stato, con il quale le norme impugnate colliderebbero: sentenze n. 8 del 2011 e n. 383 del 2005.
Massima n. 37325
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e». La norma suindicata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni sociali di natura assai diversa, esige, per i soli stranieri, un requisito generale per accedere alle prestazioni sociali, rappresentato dalla residenza nel territorio nazionale da non meno di cinque anni, requisito che si cumula con quello della titolarità, quanto meno, del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, grazie al rinvio disposto dalla stessa norma impugnata a quella stabilita dall'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. È indubbio che, entro i limiti consentiti dall'art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore possa riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza. Tuttavia, non è detto che un nesso a propria volta meritevole di protezione non possa emergere con riguardo alla posizione di chi, pur privo dello status, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunità presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, la cui tutela non è certamente anomala alla luce dell'ordinamento giuridico vigente (art. 8 della CEDU nonché art. 13, comma 2- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998). In tali casi, il legislatore, per sottrarre eventuali restrizioni nell'accesso alle prestazioni sociali ad un giudizio di ineguaglianza e di manifesta irragionevolezza, è tenuto a rivolgere lo sguardo non soltanto, per il passato, alla durata della residenza sul territorio nazionale o locale oltre una soglia temporale minima, ma anche, in prospettiva, alla presenza o all'assenza di indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità. La norma impugnata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni di natura assai diversa, si limita viceversa ad esigere una residenza almeno quinquennale in Italia, nonostante il rinvio all'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale già prevede una soglia minima di legale permanenza sul territorio nazionale della durata di un anno soltanto. Ne consegue che essa si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza secondo cui il requisito in questione risponderebbe ad esigenze di risparmio, correlate al decremento delle disponibilità finanziarie conseguente alle misure statali di contenimento della spesa pubblica. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, nella suddetta materia, «le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza». - Sui limiti entro i quali, ai fini dell'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, è possibile - nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - fare riferimento alla residenza, con riguardo a provvidenze regionali: sentenze n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005. - Sul principio secondo cui le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari delle prestazioni di assistenza sociale - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza»: sentenze n. 4 del 2013; n. 40 del 2011; n. 432 del 2005.
Massima n. 37326
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 2 e 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, nella parte in cui subordinano l'accesso - per cittadini e stranieri - alle prestazioni sociali ivi rispettivamente indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza. Dalla giurisprudenza costituzionale si desume che, nel caso di limitazioni all'accesso delle prestazioni di assistenza sociale riguardanti sia cittadini sia stranieri, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di discriminazioni introdotte tra cittadino e straniero, un elemento che caratterizza il giudizio di ragionevolezza è costituito dalla rilevanza che assume la dimensione regionale nella concessione o nel diniego di una prestazione sociale. Ciò significa che, la Regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben può favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità. Nella specie entrambe le provvidenze previste dalle suindicate disposizioni rientrano tra quelle legate ai bisogni primari della persona. Infatti, l'art. 2 disciplina le condizioni di accesso ad un fondo regionale (istituito dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9) per il «contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale» (destinato, come tale, a venire riservato ai casi di indigenza) e l'art. 8, comma 2, definisce i titolari del diritto a percepire assegni di studio ai sensi della legge regionale 24 aprile 1991, n. 14, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari (e, quindi, prevede una misura di sostegno, ispirata ad una ragione giustificatrice, connessa al diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con «la durata della residenza»). - Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni - per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013. - Sul principio secondo cui l'accesso - per cittadini e stranieri - alle misure di sostegno previste dalla legislazione regionale che hanno la loro ragione giustificatrice nella tutela del diritto allo studio, non possono essere legate al requisito della residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo: sentenza n. 2 del 2013.
Massima n. 37327
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, nella parte in cui nella parte in cui subordina l'accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Dalla giurisprudenza costituzionale si desume che, nel caso di limitazioni all'accesso delle prestazioni di assistenza sociale riguardanti sia cittadini sia stranieri, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di discriminazioni introdotte tra cittadino e straniero, un elemento che caratterizza il giudizio di ragionevolezza è costituito dalla rilevanza che assume la dimensione regionale nella concessione o nel diniego di una prestazione sociale. Ciò significa che, la Regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben può favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità. Nella specie entrambe le provvidenze previste dalle suindicate disposizioni rientrano tra quelle legate ai bisogni primari della persona. Infatti, l'art. 2 disciplina le condizioni di accesso ad un fondo regionale (istituito dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9) per il «contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale» (destinato, come tale, a venire riservato ai casi di indigenza) e l'art. 8, comma 2, definisce i titolari del diritto a percepire assegni di studio ai sensi della legge regionale 24 aprile 1991, n. 14, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari (e, quindi, prevede una misura di sostegno, ispirata ad una ragione giustificatrice, connessa al diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con «la durata della residenza»). - Sui limiti entro i quali, ai fini dell'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, è possibile - nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - fare riferimento alla residenza, con riguardo a provvidenze regionali: sentenze n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005. - Sul principio secondo cui le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari delle prestazioni di assistenza sociale - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza»: sentenze n. 4 del 2013; n. 40 del 2011; n. 432 del 2005.
Massima n. 37328
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. L'art. 3 ha ad oggetto gli assegni di sostegno alla natalità, in caso di nascita ed adozione ed individua gli aventi diritto mediante rinvio materiale all'art. 12- bis , comma 1, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11. Il legislatore friulano, in tal caso, non viene incontro ad un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, ma appronta misure che eccedono il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana, e che premiano, non arbitrariamente, il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale della comunità costituita su base regionale. - Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni - per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013.
Massima n. 37329
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. L'art. 5 in oggetto individua i destinatari di alcune provvidenze a favore delle famiglie e a sostegno della genitorialità nei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e sia cittadino italiano, cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea, oppure straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Si tratta, in particolare, dell'accesso ad abitazioni in locazione (art. 8- ter della legge regionale n. 11 del 2006), del sostegno in caso di contrazione del reddito familiare (art. 9 della legge regionale n. 11 del 2006), della fruizione di beni e servizi, e dell'eventuale riduzione di imposte e tasse, per mezzo della "Carta Famiglia" (art. 10 della legge regionale n. 11 del 2006), e per mezzo di vouchers volti a favorire il reinserimento lavorativo dei genitori (art. 11 della legge regionale n. 11 del 2006). Come si vede si tratta di interventi finanziari finalizzati a valorizzare, con misure eccedenti i livelli essenziali delle prestazioni, il contributo offerto alla comunità dal nucleo familiare, con adeguata costanza; ciò rende non manifestamente irragionevole il fatto che vengano indirizzati in favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile nella comunità regionale, che perciò stesso ne sono parti vitali. - Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni - per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013.
Massima n. 37330
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, 7 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. Concernenti rispettivamente, interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, e di sostegno alle locazioni, e l'indicazione dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata, in riferimento, agli artt. 12 e 18 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6. È stato già affermato, nella giurisprudenza costituzionale, che «il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire». Il suddetto principio va qui ribadito in quanto le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, purché contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli. - Sul principio secondo cui «il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire»: sentenza n. 432 del 2005 e ordinanza n. 32 del 2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), nella parte in cui subordinano l'accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011, nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), subordina l'accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011, limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e»;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della legge regionale n. 16 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 5, 6, comma 1, e 7 della legge regionale n. 16 del 2011, promosse, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge regionale n. 16 del 2011, nella parte in cui subordina al requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale l'accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 3, 5, 6, comma 1, e 7, promossa, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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