Corte costituzionale
Sentenza n. 212/2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 212
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 212/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:212
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012
- art. 3, comma 4, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012
- art. 3, comma 4, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012
- art. 3, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37259
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, lett. a ), b ) e c ), della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto attribuisce all'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) il compito di raccogliere dati e informazioni in un Rapporto annuale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Quanto all'impugnata lett. a ), essa, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura; quanto alle censure relative alle lett. b ) e c ), esse risultano del tutto generiche e insufficientemente argomentate. E' inoltre erronea l'individuazione, operata dal ricorso, della tutela della salute come titolo competenziale rilevante, poiché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali rientra nella materia "ricerca scientifica". - Circa l'inammissibilità di questione riferita a disposizione menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, ma non oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, v. la citata sentenza n. 22/2013. - Circa la riconducibilità della protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali alla materia "ricerca scientifica", v. la citata sentenza n. 166/2004.
Massima n. 37260
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, il quale prevede che, al fine di assicurare la competenza professionale del personale coinvolto nelle attività di sperimentazione, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) coordina e programma corsi di formazione assieme all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa. La norma impugnata - contraddicendo la previsione d'invarianza finanziaria posta dal successivo art. 4 che esclude nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni della medesima legge regionale - stabilisce che i costi dell'attività di programmazione e coordinamento dei corsi di formazione facenti capo all'ORSA e all'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise siano sostenuti da quest'ultimo; tuttavia, le spese relative ai corsi da programmare non sono quantificate, né viene indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura). - Sui requisiti essenziali prescritti per tutte le leggi di spesa dalla giurisprudenza costituzionale, che esige l'indicazione della misura, e la copertura, dell'impegno finanziario richiesto affinché le disposizioni possano trovare attuazione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 214/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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