Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2013

Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2013
Data di deposito
18 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012
  • art. 3, comma 4, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012
  • art. 3, comma 4, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012
  • art. 3, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37259

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, lett. a ), b ) e c ), della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto attribuisce all'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) il compito di raccogliere dati e informazioni in un Rapporto annuale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Quanto all'impugnata lett. a ), essa, ancorché menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, non ha poi formato oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, restando non esplicitata alcuna ragione di censura; quanto alle censure relative alle lett. b ) e c ), esse risultano del tutto generiche e insufficientemente argomentate. E' inoltre erronea l'individuazione, operata dal ricorso, della tutela della salute come titolo competenziale rilevante, poiché la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali rientra nella materia "ricerca scientifica". - Circa l'inammissibilità di questione riferita a disposizione menzionata nella premessa e nelle conclusioni del ricorso, ma non oggetto di specifico rilievo nel corpo motivazionale, v. la citata sentenza n. 22/2013. - Circa la riconducibilità della protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali alla materia "ricerca scientifica", v. la citata sentenza n. 166/2004.

Massima n. 37260

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, il quale prevede che, al fine di assicurare la competenza professionale del personale coinvolto nelle attività di sperimentazione, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) coordina e programma corsi di formazione assieme all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, che ne sostiene la spesa. La norma impugnata - contraddicendo la previsione d'invarianza finanziaria posta dal successivo art. 4 che esclude nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni della medesima legge regionale - stabilisce che i costi dell'attività di programmazione e coordinamento dei corsi di formazione facenti capo all'ORSA e all'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise siano sostenuti da quest'ultimo; tuttavia, le spese relative ai corsi da programmare non sono quantificate, né viene indicato ove debbano essere reperite le risorse necessarie per sostenerle (Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura). - Sui requisiti essenziali prescritti per tutte le leggi di spesa dalla giurisprudenza costituzionale, che esige l'indicazione della misura, e la copertura, dell'impegno finanziario richiesto affinché le disposizioni possano trovare attuazione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 214/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44 (Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), della legge reg. Abruzzo n. 44 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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