Corte costituzionale

Sentenza n. 210/2013

Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
210/2013
Data di deposito
18 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:210

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000
  • legge n. 4 del 19 gennaio 2001
  • art. 8, decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000

Parametri

Massime

Massima n. 37255

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 7 della CEDU, come riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza della Grande Camera del 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - l'art. 7, comma 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Il quadro normativo interno nel cui ambito si pone la questione è caratterizzato da una successione di varie leggi, tra le quali, da ultimo, l'art. 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore lo stesso 24 novembre 2000, e convertito dalla legge n. 4 del 2001, per effetto del quale il giudizio abbreviato, che si conferma applicabile alla generalità dei delitti puniti con l'ergastolo, consente al condannato di beneficiare della sostituzione della pena dell'ergastolo senza isolamento diurno con quella di trenta anni di reclusione e della sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo semplice. Pur non essendo la sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia citata configurabile come "sentenza pilota", tuttavia è da ritenere che essa non consenta all'Italia di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in quel caso, ma la obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola. Il valore del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell'assetto dei rapporti giuridici, del resto, non è estraneo alla Convenzione, ma alla Corte costituzionale compete di rilevare che, nell'ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l'ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato. In sostanza, l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che, in base a questa disposizione, avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione. La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, che «l'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa». Tale principio si traduce «nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato». Si tratta, nell'ambito dell'art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della Convenzione e che va applicato anche - come accade nella specie - da parte del giudice dell'esecuzione, legittimato a sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, perché si tratta di questione riguardante una norma lesiva del principio convenzionale dichiarato dalla Corte EDU, la cui applicazione è rimessa a tale giudice, in quanto abilitato a incidere sul titolo esecutivo in modo coerente con la suddetta esigenza. - Sulla irrilevanza - ai fini dello scrutinio di costituzionalità - della qualificazione, da parte del legislatore, di una norma come interpretativa retroattiva e sui caratteri propri delle norme realmente interpretative: sentenze n. 103 del 2013, n. 78 del 2012, n. 311 del 2009.

Massima n. 37256

È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4., impugnato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU.

Massima n. 37257

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4), impugnato in riferimento all'art. 3 Cost. Infatti, tale profilo di censura - diversamente da quello riferito all'art. 117, primo comma Cost., che è stato ritenuto fondato - non attiene alla necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte EDU per l'applicazione di disposizioni di diritto penale sostanziale che sono più favorevoli all'imputato (nella specie: per conformarsi alla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), cioè alla sola evenienza che può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione, nella specie con possibile sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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