Corte costituzionale
Sentenza n. 21/2013
Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/2013
- Data di deposito
- 14 febbraio 2013
- Data di decisione
- 11 febbraio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:21
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36912
É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della disposizione combinata degli artt. 12, comma 1, lettera c ), e 16 del cod. proc. pen., nella parte in cui - alla stregua dell'interpretazione accolta dal giudice remittente - attribuirebbe, nel caso di connessione teleologica, la competenza per tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giudice del luogo di commissione del reato più grave, anche quando di quest'ultimo non siano chiamati a rispondere tutti gli imputati del reato meno grave. Invero il rimettente, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), muove dalla mancata adesione all'indirizzo interpretativo prevalente che, viceversa, richiede l'identità tra l'autore del reato mezzo e l'autore del reato fine per la configurabilità della connessione teleologica e del conseguente spostamento di competenza; e ciò, sebbene tale soluzione ermeneutica offra una lettura delle norme conforme all'assetto auspicato dallo stesso remittente. In tal modo, tuttavia, si fa un uso improprio dell'incidente di costituzionalità, atteso che le «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali». - Per il principio secondo cui le leggi si dichiarano costituzionalmente illegittime laddove sia impossibile darne interpretazioni costituzionali, e non laddove sia possibile darne interpretazioni incostituzionali v., ex plurimis , sentt. n. 301 del 2003 e n. 356 del 1996; ordd. n. 98 del 2010 e 85 del 2007. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in relazione a norme di legge assunte nel significato ad esse attribuito da un indirizzo interpretativo minoritario, in presenza di un orientamento giurisprudenziale prevalente che ne abbracci un'interpretazione costituzionalmente orientata v., tra le altre, le menzionate sent. n. 356 del 1996 ed ord. n. 85 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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