Corte costituzionale

Sentenza n. 19/2013

Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/2013
Data di deposito
14 febbraio 2013
Data di decisione
11 febbraio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 4, legge della Regione Liguria n. 37 del 27 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36909

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la disposizione, pur essendo stata abrogata dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2012, ha introdotto una misura di efficacia immediata. Gli elementi forniti dal ricorrente, unitamente al fatto che non c'è stata rinuncia al ricorso, non consentono, pertanto, di ritenere dimostrata l'inapplicazione medio tempore della norma impugnata. - Sull'impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur in presenza di abrogazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa del ricorrente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 300/2012 e 193/2012, nonché la sentenza n. 192/2011 relativamente alla mancata dimostrazione dell'inapplicazione medio tempore della norma impugnata. - Sulla persistenza dell'interesse al ricorso in caso di ius superveniens privo di effetti retroattivi, giacché le disposizioni abrogate ex nunc e non ex tunc hanno comunque dispiegato i loro effetti, sia pure per un breve arco temporale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 245/2012 e 307/2009. - Sul principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 40/2010.

Massima n. 36910

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, in quanto prevede che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio, ma le spese relative a tale utilizzo siano rimborsate solo nel caso vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio. La norma in esame afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva. La materia è pertanto riconducibile alla potestà del legislatore statale che ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni (rimangono assorbiti gli ulteriori profili). - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali analoghe, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 95/2007, 7/2011, 77/2011, 151/2010, 332/2010, 339/2011 e 290/2012. - Sulla riconducibilità della disciplina dei rimborsi spese e dell'indennità di trasferta alla materia "ordinamento civile", con la conseguente regolamentazione ad opera del contratto collettivo di diritto privato, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 77/2011, 7/2011, 189/2007 e 95/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2012).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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