Corte costituzionale
Sentenza n. 19/2013
Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 19
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 19/2013
- Data di deposito
- 14 febbraio 2013
- Data di decisione
- 11 febbraio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:19
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 4, legge della Regione Liguria n. 37 del 27 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36909
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost., non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la disposizione, pur essendo stata abrogata dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2012, ha introdotto una misura di efficacia immediata. Gli elementi forniti dal ricorrente, unitamente al fatto che non c'è stata rinuncia al ricorso, non consentono, pertanto, di ritenere dimostrata l'inapplicazione medio tempore della norma impugnata. - Sull'impossibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur in presenza di abrogazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa del ricorrente, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 300/2012 e 193/2012, nonché la sentenza n. 192/2011 relativamente alla mancata dimostrazione dell'inapplicazione medio tempore della norma impugnata. - Sulla persistenza dell'interesse al ricorso in caso di ius superveniens privo di effetti retroattivi, giacché le disposizioni abrogate ex nunc e non ex tunc hanno comunque dispiegato i loro effetti, sia pure per un breve arco temporale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 245/2012 e 307/2009. - Sul principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 40/2010.
Massima n. 36910
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37, in quanto prevede che i dipendenti regionali possano essere autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio, ma le spese relative a tale utilizzo siano rimborsate solo nel caso vi sia la necessità di raggiungere luoghi non serviti adeguatamente da mezzi pubblici e non vi sia la possibilità di utilizzare l'auto di servizio. La norma in esame afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del dipendente pubblico regionale, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato e disciplinato dalla contrattazione collettiva. La materia è pertanto riconducibile alla potestà del legislatore statale che ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni (rimangono assorbiti gli ulteriori profili). - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni regionali analoghe, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 95/2007, 7/2011, 77/2011, 151/2010, 332/2010, 339/2011 e 290/2012. - Sulla riconducibilità della disciplina dei rimborsi spese e dell'indennità di trasferta alla materia "ordinamento civile", con la conseguente regolamentazione ad opera del contratto collettivo di diritto privato, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 77/2011, 7/2011, 189/2007 e 95/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2012).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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