Corte costituzionale

Sentenza n. 170/2013

Corte cost., sent. 4 luglio 2013, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
170/2013
Data di deposito
4 luglio 2013
Data di decisione
1° luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:170

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 37, ultimo periodo, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 23, comma 40, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37189

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che consente di applicare il nuovo regime dei privilegi erariali anche nelle procedure fallimentari in cui lo stato passivo esecutivo sia già divenuto definitivo, superando il cosiddetto giudicato "endo-fallimentare", con la conseguenza che detta disciplina non solo ha una portata retroattiva, ma altera altresì i rapporti tra i creditori, già accertati con provvedimento del giudice ormai consolidato dall'intervenuta preclusione processuale, favorendo le pretese economiche dello Stato a detrimento delle concorrenti aspettative delle parti private. Infatti la disciplina impugnata - stante: il consolidamento, conseguito con il cosiddetto giudicato "endo-fallimentare", delle aspettative dei creditori incise dalla disposizione retroattiva; l'imprevedibilità dell'innovazione legislativa; l'alterazione a favore dello Stato (parte della procedura concorsuale) del rapporto tra creditori concorrenti, determinata dalle norme in discussione; l'assenza di adeguati motivi che giustifichino la retroattività della legge - palesa la sua illegittimità sia per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sia per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, in considerazione del pregiudizio che essa arreca alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti. - In tema di efficacia delle norme della CEDU, v. citate sentenze nn. 85/2013, 264/2012, 348/2007 e 349/2007. - In tema di affidamento del privato, v. citate sentenze nn. 78/2012, 93/2011, 41/2011, 209/2010, 24/2009, 374/2002 e 419/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei sensi di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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