Corte costituzionale
Sentenza n. 152/2013
Corte cost., sent. 21 giugno 2013, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/2013
- Data di deposito
- 21 giugno 2013
- Data di decisione
- 17 giugno 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:152
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Campania n. 18 del 6 luglio 2012
- art. 18-bis, comma 5, legge della Regione Campania n. 32 del 3 novembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 37167
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18- bis , comma 5, della legge della Regione Campania 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b ), della legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), limitatamente alle parole «che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare». La suindicata disposizione - impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l ), e terzo comma, Cost. - emanata in sede di modifica della normativa riguardante i criteri di nomina dei direttori generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale, prevede - seppur all'interno di una disciplina transitoria - un'ipotesi di decadenza automatica dall'incarico. Essa, trovando applicazione nei confronti della suddetta tipologia di figure dirigenziali - che esercita funzioni di carattere gestionale e non è legata all'organo politico da un rapporto diretto - viola l'art. 97 Cost. sotto i seguenti profili: 1) perché il meccanismo di decadenza automatica incide sulla continuità dell'azione amministrativa, garantita dal principio di buon andamento; 2) in quanto il carattere automatico della decadenza dall'incarico dei direttori generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale, previsto dalla norma censurata, viola i principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, perché esclude una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario; 3) perché l'introduzione, da parte della disposizione impugnata, di un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale, dipendente da un atto dell'organo politico viola il principio di imparzialità dell'azione amministrativa; 4) in quanto la mancata previsione, da parte della disposizione regionale in oggetto, del «diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione» viola il principio del giusto procedimento. (sentenze n. 34 del 2010 e n. 390 del 2008). Restano assorbiti gli altri profili di censura. - Sentenze nn. 124 e 228/2011; nn. 304 e 224/2010: sull'incidenza del meccanismo di decadenza automatica (dagli incarichi non politici) sulla continuità dell'azione amministrativa, garantita dal principio di buon andamento (art. 97 Cost.). - Sentenze nn. 34 e 224/2010: per il principio secondo cui il carattere automatico della decadenza dall'incarico dei direttori generali delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale o nazionale, viola i principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, perché esclude una valutazione oggettiva dell'operato del funzionario. - Sentenze nn. 228/2011 e 224/2010: per il principio secondo cui l'introduzione, ad opera di una legge regionale, di un'ipotesi di cessazione anticipata e automatica dall'incarico del direttore generale delle ASL e degli Istituti del servizio sanitario regionale - soggetti che esercitano funzioni di carattere gestionale e non sono legati all'organo politico da un rapporto diretto - derivante da un atto dell'organo politico viola il principio di imparzialità dell'azione amministrativa. - Sentenze nn. 34/2010 e 390/2008: per il principio secondo cui si pone in contrasto con il principio del giusto procedimento una disciplina che non preveda il «diritto del funzionario di intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 5, della legge della Regione Campania 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Campania 6 luglio 2012, n. 18 (Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), limitatamente alle parole «che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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