Corte costituzionale

Sentenza n. 141/2013

Corte cost., sent. 20 giugno 2013, n. 141

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
141/2013
Data di deposito
20 giugno 2013
Data di decisione
17 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:141

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. a), legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012
  • art. 3, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012
  • art. 2, comma 3, legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012
  • art. 3, comma 1, lett. b), secondo periodo, limitatamente alle parole "su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2", legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012
  • art. 3, lett. b), legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Veneto n. 38 del 28 settembre 2012
  • art. 8, legge della Regione Liguria n. 26 del 3 agosto 2012

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 3, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 3, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • Titolo III, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • Titolo IV, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • Titolo VI, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 89, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 50, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 54, comma 2, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
  • art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990

Massime

Massima n. 37149

E' manifestamente inammissibile, per la genericità delle doglianze e la carente individuazione del parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3, comma 1, lett. a ), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto dispone che le strutture di ricovero ospedaliero accreditato debbano intrattenere rapporti di convenzione con le farmacie ospedaliere o territoriali o fornite di laboratorio per preparazioni magistrali. - Sull'inammissibilità per genericità della questione, ex plurimis , sentenze nn. 46/2013, 26/2013 e 8/2013.

Massima n. 37150

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. b ), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, concernenti la disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche. Infatti, l'omessa specificazione del fatto che con "preparazioni galeniche" si intenda riferirsi alle "formule magistrali" può essere risolta secondo i canonici strumenti interpretativi. Pertanto, non è ravvisabile nessuna violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.

Massima n. 37151

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l' art. 2, comma 1, della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 della Regione Liguria, relativo alla disciplina delle modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, nella parte in cui prevede la necessaria prescrizione da parte dei medici di medicina generale, previa indicazione terapeutica formulata dai medici specialisti in anestesia e rianimazione, oncologia e neurologia. Infatti, tale previsione costituisce una indebita interferenza nell'ambito di competenza statale della materia concorrente della tutela della salute, in quanto contrasta con i principi fondamentali della normativa statale che qualificano e regolamentano la dispensazione dei farmaci e l'individuazione degli specialisti abilitati a prescrivere i relativi impieghi terapeutici, a garanzia della uniformità nel territorio nazionale.

Massima n. 37152

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 1, lett. b ), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, che estendono la possibilità di prescrizione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi anche ai medici specialisti operanti nei centri di cure palliative pubblici e convenzionati. Infatti, tale previsione è inscindibilmente connessa con le altre disposizioni già dichiarate incostituzionali nella presente pronuncia.

Massima n. 37153

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 3, comma 1, lett. b ), della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, concernente la prescrizione su diversi ricettari, rispettivamente quello del Servizio Sanitario Regionale e quello bianco, al fine dell'attribuzione dell'onere. La disposizione non riguarda la ripetibilità della prescrizione medica e, dunque, non viola i principi fondamentali della normativa statale in materia di tutela della salute.

Massima n. 37154

Non è fondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, co. 2 della legge regionale n. 38/2012 della Regione Veneto, in riferimento all'art. 117, co. 3 Cost., che prevede la possibilità per la Giunta regionale di autorizzare l'avvio di azioni sperimentali o specifici progetti pilota con il centro per la ricerca per le colture industriali di Rovigo, con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi. Tali azioni e progetti, inoltre, non si fondano su una autorizzazione ex lege, poiché è la stessa disposizione a stabilire che la Regione possa realizzarli con i predetti istituti di Rovigo e Firenze o con altri comunque autorizzati «secondo la normativa vigente», lasciando, così, impregiudicata, perché estranea alla competenza regionale, la questione relativa al procedimento di autorizzazione alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici.

Massima n. 37155

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 8 della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, relativo alla prevista attivazione di una convenzione della Giunta regionale con lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici. La previsione de qua non subordina la stipula della convenzione all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni prescritte dalla legislazione statale. Inoltre, il letterale riferimento alle "medesime" autorizzazioni induce ad ammettere che la Regione possa stipulare convenzioni con istituti sprovvisti della specifica autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco. - Sulla inclusione della disciplina autorizzatoria statale in materia di produzione di medicinali cannabinoidi tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, si veda la sentenza n. 253/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 2, e 8 della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26 (Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, e 3, comma 1, lettera b), secondo periodo, limitatamente alle parole «su presentazione di prescrizione del medico specialista di cui all'articolo 2», della legge della Regione Liguria n. 26 del 2012;

3) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge della Regione Liguria n. 26 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 139 del 2012, indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), e del titolo della legge della Regione Liguria n. 26 del 2012, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 139 del 2012, indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38 (Disposizioni relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 189 del 2012, indicato in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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