Corte costituzionale
Sentenza n. 140/2013
Corte cost., sent. 13 giugno 2013, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 140/2013
- Data di deposito
- 13 giugno 2013
- Data di decisione
- 5 giugno 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, legge n. 533 del 8 agosto 1977
- art. 10, comma 3, legge n. 128 del 26 marzo 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37148
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533, come sostituito dall'art. 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nella parte in cui prevede l'applicazione della pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 ai delitti di furto in abitazione (art. 624- bis cod. pen.) aggravati ai sensi del comma 1 del citato art. 4 della legge n. 533 del 1977. Il giudice a quo muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che nel caso di furto in abitazione la pena prevista dal comma 2 dell'impugnato art. 4 trovi applicazione in relazione al solo oggetto materiale della condotta (armi, munizioni ed esplosivi), quand'anche esso non sia collocato nei luoghi indicati nel comma 1 (armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi). Tale interpretazione contrasta con la chiara lettera della disposizione censurata, la quale richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie del furto di armi in abitazione, non solo che il furto sia commesso su armi, munizioni od esplosivi in armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi (art. 4, comma 1, della legge n. 533 del 1977), ma anche che esso sia commesso «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» (art. 624- bis cod. pen.). - Per ipotesi di non fondatezza della questione per erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente: ex plurimis , sentenza n. 310/2008; ordinanza n. 321/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come sostituito dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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