Corte costituzionale

Sentenza n. 139/2013

Corte cost., sent. 13 giugno 2013, n. 139

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
139/2013
Data di deposito
13 giugno 2013
Data di decisione
5 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:139

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Veneto n. 25 del 6 luglio 2012
  • art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 25 del 6 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37145

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell' art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli appostamenti per la caccia al colombaccio, ancorché realizzati con particolari accorgimenti secondo gli usi e le consuetudini locali. Al riguardo, è stato ribadito che la riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in quanto la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può soltanto ampliarlo, ma non ridurlo. - Sul divieto di ridurre lo standard di protezione assicurato dalla normativa statale, si vedano, ex plurimis , le sentenze nn. 58/2013; 66/2012; 225/2009; 398/2006 e 407/2002.

Massima n. 37146

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di autorizzazione paesaggistica relativamente agli appostamenti fissi per la caccia, poiché non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Pertanto, l'impatto prodotto nelle aree tutelate dagli appostamenti venatori destinati a cacciare i colombacci comporta la necessità di una preventiva valutazione di compatibilità, mediante il ricorso all'autorizzazione paesaggistica, in assenza della quale si ha una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, causata dalla riduzione dello standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. - Sul divieto per le regioni di prevedere ipotesi di esenzione, rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina l'esecuzione di un intervento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si vedano le sentenze nn. 66/2012; 235/2011 e 232/2008.

Massima n. 37147

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 2, comma 1 della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25, che introduceva una deroga all'obbligo di dotare dell'idoneo titolo abilitativo edilizio gli appostamenti venatori. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha già affermato che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio, e l'indicazione dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale del governo del territorio, che vincola la legislazione regionale di dettaglio, con la conseguenza che le norme impugnate, avendo ad oggetto manufatti per i quali la normativa dello Stato esige il permesso di costruire, hanno ecceduto dalla sfera di competenza concorrente assegnata dall'art. 117, terzo comma, Cost. - Sull'obbligo del titolo abitativo, quale principio fondamentale in materia di governo del territorio, si vedano le sentenze nn. 303/2003, 171/2012 e 309/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 6 luglio 2012, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"), nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti per la caccia al colombaccio;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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