Corte costituzionale

Sentenza n. 133/2013

Corte cost., sent. 7 giugno 2013, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/2013
Data di deposito
7 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:133

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, secondo periodo, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 18 febbraio 2005
  • art. 3, comma 3, limitatamente alle parole "da almeno cinque anni", legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 14 dicembre 2011
  • art. 7, comma 1, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 14 dicembre 2011
  • art. 7, comma 2, legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 8 del 14 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37132

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art.3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». La suindicata disposizione è stata censurata nella parte relativa alla previsione della possibilità di attribuzione dell'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari solo se essi sono possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni. Nella consolidata giurisprudenza di questa Corte si è, fra l'altro, sottolineato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). Infatti, la previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013). (le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett . b ), Cost. restano assorbite).

Massima n. 37133

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 7, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, va dichiarata la parziale estinzione del processo - ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - con riguardo all'impugnazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge regionale, concernente il trattamento economico del personale conseguente a passaggi all'interno dell'area di appartenenza ed impugnato in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l ), e terzo, Cost. Infatti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso per tale parte e la Regione interessata non si è costituita in giudizio ( ex plurimis , ordinanze nn. 283/2012, 282/2012, 122/2012 e 98/2012).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;

2) dichiara estinto il processo quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, commi 1 e 2, della medesima legge regionale n. 8 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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