Corte costituzionale

Sentenza n. 116/2013

Corte cost., sent. 5 giugno 2013, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
116/2013
Data di deposito
5 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 22, bis, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 24, comma 31, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37110

E' inammissibile l'intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, in quanto l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura: nella specie, i rapporti sostanziali dedotti in causa riguardano profili che possono riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell'ente intervenuto, ma non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi, con conseguente inammissibilità dell'intervento. - In senso analogo, v. citata ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272/2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151/2009; sentenze n. 94/2009, n. 96/2008 e n. 245/2007.

Massima n. 37111

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 18, comma 22- bis , del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 24, comma 31- bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la quale dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Infatti la disposizione censurata, che si configura quale intervento di perequazione avente natura tributaria, presenta identità di ratio rispetto sia all'analoga disposizione già dichiarata illegittima (sent. n. 223/2012), sia al contributo di solidarietà (art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest'ultimo assunto anche quale tertium comparationis , dato che, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi, determinando un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita. - Circa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, v. citate sentenze nn. 223/2012, 141/2009, 335/2008, 102/2008, 64/2008, 334/2006, 73/2005. - Circa la particolare tutela riconosciuta ai trattamenti pensionistici, v. citate sentenze nn. 30/2004, 409/1995, 96/1991. - Sul controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost. come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, v. citata sentenza n. 111 del 1997. - In senso analogo, circa interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, sentenza n. 223/2012. - Sul trattamento pensionistico ordinario quale retribuzione differita, v. citate sentenza n. 30/2004, ordinanza n. 166/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Allegato:ordinanza letta all'udienza del 7 maggio 2013ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata il 25 febbraio 2013 (n. 55 Reg. ordinanze 2013);rilevato che in detto giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, associazione, senza fini di lucro, che intende con tale atto tutelare i suoi soci che hanno subito le decurtazioni pensionistiche, tramite l'INPGI;che l'ente in questione non è stato parte nel giudizio a quo;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007);che, nel giudizio da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili che possono anche riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell'ente intervenuto, ma non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi;che l'ammissibilità d'interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo;che, pertanto, l'intervento spiegato nel giudizio di legittimità costituzionale sopra indicato deve essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati nel giudizio di legittimità costituzionale R.O. n. 55 del 2013.F.to: Franco Gallo, Presidente

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze