Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2013

Corte cost., sent. 31 maggio 2013, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/2013
Data di deposito
31 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge provincia Bolzano n. 2 del 22 gennaio 2010
  • art. 10, comma 1, legge provincia Bolzano n. 2 del 22 gennaio 2010
  • art. 24, comma 1, legge provincia Bolzano n. 15 del 21 dicembre 2011

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • art. 41, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • direttiva CE n. 54 del 26 giugno 2003
  • direttiva CE n. 77 del 27 settembre 2001
  • art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003

Massime

Massima n. 37105

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo. - V. citate ordinanze nn. 174/2012, 276/2011, 50/2011, 251/2010 e 242/2010.

Massima n. 37106

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, e dell'art. 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15, sollevata, in riferimento a gli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE e 2001/77/CE per genericità della prospettazione, omessa indicazione del contenuto dei parametri di riferimento e carente motivazione in ordine alle ragioni per cui le disposizioni censurate ne comporterebbero la violazione (sentenze nn. 326/2008 e 168/2008, 38/2007). - V. citate ordinanze nn. 48/2012, 175/2009.

Massima n. 37107

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, e dell'art. 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE. Infatti, la scelta del legislatore provinciale - di richiedere per gli impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell'area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una procedura ablativa - riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro della sua competenza legislativa primaria in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», (art. 8, n. 22 del d.P.R 31 agosto 1996, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) tra cui anche quella, appunto, delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9, dello statuto stesso).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno della elettricità), e in riferimento agli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed alle direttive comunitarie 2003/54/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE), e 2001/77/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2010 e dell'articolo 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - legge finanziaria 2012), sollevata, in riferimento a principi e norme comunitarie, con le medesime ordinanze;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei predetti articoli 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 2010 e dell'articolo 24, comma 1, della legge della stessa Provincia n. 15 del 2011, sollevata, con le stesse ordinanze, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli articoli 39 (rectius: 34), 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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