Corte costituzionale
Sentenza n. 109/2013
Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/2013
- Data di deposito
- 29 maggio 2013
- Data di decisione
- 22 maggio 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 8, legge della Regione siciliana n. 31 del 24 giugno 1986
Parametri
Massime
Massima n. 37099
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione - che esclude l'applicabilità dell'aspettativa per motivi elettorali ai rapporti di lavoro a tempo determinato: tale scelta del legislatore è infatti ragionevole, in quanto giustificata dall'incompatibilità dell'istituto con la natura di tale tipologia di contratto di lavoro, connotato dalla prefissione di un termine, in diretta connessione con le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che debbono essere precisate in sede di pattuizione contrattuale e che giustificano la diversità di disciplina del rapporto. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 51, terzo comma, Cost., la norma esprime l'interesse costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro: la norma tuttavia ha effettuato un non irragionevole bilanciamento tra il conflitto di interessi che lo stato di dipendente dell'ente locale inevitabilmente determina con la carica di consigliere dell'ente locale medesimo ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed ha, perciò, individuato, quale punto di equilibrio, l'attuale disciplina.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), sollevata dal Tribunale ordinario di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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