Corte costituzionale
Sentenza n. 106/2013
Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 106/2013
- Data di deposito
- 29 maggio 2013
- Data di decisione
- 22 maggio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, comma 1, legge della Regione siciliana n. 27 del 15 maggio 1991
- art. 19, comma 2, e successivamente modificato da, legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993
- art. 3, legge regionale n. 24 del 6 aprile 1996
Parametri
Massime
Massima n. 37096
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1993, e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1996, nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 1988, n. 67, la condizione, contemplata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre n. 85 del 1995, che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995. La disposizione regionale censurata prevede, al fine di favorire l'occupazione giovanile, una riserva di posti, nei pubblici concorsi, per determinate categorie di soggetti, in particolare, tra gli altri, anche a favore di chi, in possesso del prescritto titolo di studio, avesse partecipato per un periodo non inferiore a 180 giorni a specifici progetti di utilità collettiva previsti dall'articolo 23 della legge n. 67 del 1988. A tale disciplina, più volte modificata, la legge regionale n. 25 del 1993 ha inserito, quale ulteriore condizione per usufruire della riserva dei posti, quella dell'essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Proprio tale ultima previsione risulta costituzionalmente illegittima in quanto - pur potendo il legislatore in astratto fissare un termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina, specialmente con riferimento alla riserva di posti nei pubblici concorsi, sempre a condizione che tale termine non disperda il patrimonio di professionalità formato sia con fondi statali, sia con fondi regionali - il termine puntuale del 31 ottobre 1995, introdotto dal legislatore quando i sopramenzionati progetti di utilità collettiva erano già conclusi, dà luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che dovrebbero trovarsi nella eguale possibilità di usufruire di una disciplina diretta a favorire l'occupazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27 (Interventi a favore dell'occupazione), come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia) e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36), nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - "Legge finanziaria 1988"), la condizione, contemplata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (Norme per l'inserimento dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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