Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2013

Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2013
Data di deposito
29 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge della Regione Abruzzo n. 16 del 5 aprile 2012
  • art. 22, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 77 del 14 settembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 37095

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 77 del 1999. La norma censurata - prevedendo la possibilità di conferire incarichi di dirigente di servizio ai dipendenti regionali appartenenti alla qualifica impiegatizia di categoria D entro il limite del 10 per cento, che va ad aggiungersi ad un ulteriore 10 per cento, previsto da altra disposizione regionale, attribuibile a soggetti esterni all'ente regionale con contratto a tempo determinato - contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Fermo restando il principio generale per cui le funzioni dirigenziali devono essere attribuite a soggetti muniti di adeguate competenze e che abbiano avuto accesso a seguito di apposita selezione comparativa, sono ammissibili deroghe purché simili deviazioni dalla regola generale siano contenute entro limiti quantitativi ristretti e i soggetti in questione siano individuati in maniera tale da assicurare il possesso della necessaria professionalità. La normativa regionale censurata, invece, prevedendo il ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali in misura addirittura doppia rispetto alla disciplina stabilita dalla normativa statale di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si pone in contrasto col menzionato parametro costituzionale. (Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale sollevato in riferimento all'art. 3 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16 [Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona)], nella parte in cui sostituisce l'articolo 22, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze