Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2013

Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2013
Data di deposito
29 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 33 del 17 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37094

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, che prevede la corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché disponendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e inoltre, poiché introducendo un livello di assistenza aggiuntivo non contemplato nel Piano di rientro, interferisce con le funzioni e le attività del commissario ad acta, nella specie nominato dal Governo (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modificazioni dalla l. n. 222 del 2007), con violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. - Sul contenimento dei disavanzi sanitari, v. citate sentenze nn. 91/2012 e 193/2007. - In tema di equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. citate sentenze nn. 91/2012, 163/2011 e 52/2010. - Sulla illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementare «in contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza», v. citata sentenza n. 32/2012, ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro, v. citata sentenza n. 131/2012, o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale», v. citata sentenza n. 123/2011. - Sulla interferenza di norme regionali sulle funzioni amministrative del Commissario, v. citate sentenze nn. 28/2013, 131/2012, 32/2012, 78/2011 e 2/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33 (Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria 2012», norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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