Corte costituzionale

Sentenza n. 101/2013

Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/2013
Data di deposito
29 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
  • art. 5, comma 3, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
  • art. 6, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
  • art. 7, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37089

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che consente la possibilità di ottenere l'accertamento di conformità in sanatoria per le opere edilizie realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito, che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione ovvero al momento dell'inizio dei lavori. Infatti, ciò contrasta con il principio statale della doppia conformità di cui all'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità e, pertanto, viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile. - Sulla problematica in argomento si vedano le sentenze nn. 182/2006, 201/2012, e con particolare riferimento alla questione dell'illegittimità di deroghe regionali, le sentenze nn. 64/2013, 254/2010 e 248/2009. - Sulla necessità che le opere realizzate siano assentibili alla stregua non solo della disciplina urbanistica vigente al momento della domanda di sanatoria, ma anche di quella in vigore all'epoca di esecuzione degli abusi, si veda Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657; sezione IV, 2 novembre 2009, n. 6784; sezione V, 29 maggio 2006, n. 3267; sezione IV, 26 aprile 2006, n. 2306.

Massima n. 37090

Sono costituzionalmente illegittime, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., le norme di cui all'art. 6 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che regolamentano il procedimento per l'accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e in quelle a bassa sismicità, in quanto non si tratta di norme tecniche di costruzione, bensì di disposizioni in stretta correlazione con quelle già dichiarate incostituzionali. Infatti, la Corte costituzionale ha già avuto modo di stabilire che le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale. - Si veda la sentenza n. 182/2006, confermata dalle sentenze nn. 201/2012 e 254/2010.

Massima n. 37091

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che, facendo salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo testo dell'art. 118 della legge regionale n. 1 del 2005, sancisce la separazione e l'autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento di conformità relativo alle norme edilizie ed urbanistiche, garantendo l'effetto voluto dalla Regione con la normativa impugnata, ma che risulta lesivo del principio fondamentale della doppia conformità e quindi viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 «Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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