Corte costituzionale
Sentenza n. 101/2013
Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/2013
- Data di deposito
- 29 maggio 2013
- Data di decisione
- 22 maggio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
- art. 5, comma 2, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
- art. 5, comma 3, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
- art. 6, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
- art. 7, legge della Regione Toscana n. 4 del 31 gennaio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37089
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che consente la possibilità di ottenere l'accertamento di conformità in sanatoria per le opere edilizie realizzate nei comuni già classificati sismici, in assenza dell'autorizzazione o dell'attestato di avvenuto deposito, che risultano conformi alla normativa tecnico-sismica vigente soltanto al momento della loro realizzazione ovvero al momento dell'inizio dei lavori. Infatti, ciò contrasta con il principio statale della doppia conformità di cui all'art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità e, pertanto, viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile. - Sulla problematica in argomento si vedano le sentenze nn. 182/2006, 201/2012, e con particolare riferimento alla questione dell'illegittimità di deroghe regionali, le sentenze nn. 64/2013, 254/2010 e 248/2009. - Sulla necessità che le opere realizzate siano assentibili alla stregua non solo della disciplina urbanistica vigente al momento della domanda di sanatoria, ma anche di quella in vigore all'epoca di esecuzione degli abusi, si veda Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657; sezione IV, 2 novembre 2009, n. 6784; sezione V, 29 maggio 2006, n. 3267; sezione IV, 26 aprile 2006, n. 2306.
Massima n. 37090
Sono costituzionalmente illegittime, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., le norme di cui all'art. 6 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che regolamentano il procedimento per l'accertamento di conformità in sanatoria per gli interventi realizzati nelle zone sismiche e in quelle a bassa sismicità, in quanto non si tratta di norme tecniche di costruzione, bensì di disposizioni in stretta correlazione con quelle già dichiarate incostituzionali. Infatti, la Corte costituzionale ha già avuto modo di stabilire che le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale. - Si veda la sentenza n. 182/2006, confermata dalle sentenze nn. 201/2012 e 254/2010.
Massima n. 37091
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che, facendo salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo testo dell'art. 118 della legge regionale n. 1 del 2005, sancisce la separazione e l'autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento di conformità relativo alle norme edilizie ed urbanistiche, garantendo l'effetto voluto dalla Regione con la normativa impugnata, ma che risulta lesivo del principio fondamentale della doppia conformità e quindi viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 6 e 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» e della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 «Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico»).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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