Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2013

Corte cost., ord. 16 maggio 2013, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
88/2013
Data di deposito
16 maggio 2013
Data di decisione
8 maggio 2013
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:88

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37057

Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Caltanissetta. Il remittente censura la disposizione suindicata, nella parte in cui prevede che, nei giudizi civili nei quali una delle parti è ammessa al patrocinio a spese delle Stato, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte, ovvero all'ausiliario del giudice, siano prenotati a debito e non siano anticipati dall'Erario e nella parte in cui, nei medesimi giudizi, la prenotazione a debito di detti onorari possa avvenire, a domanda, solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. La questione, siccome prospettata, risulta essere manifestamente infondata sotto ambedue i profili proposti. Si tratta della riproposizione, negli stessi testuali termini e da parte del medesimo remittente, della questione di legittimità costituzionale già scrutinata da questa Corte con la recente ordinanza n. 12 del 2013 ed in quella occasione dichiarata manifestamente infondata, in considerazione sia dell'ingiustificatezza dei dubbi espressi dal giudice a quo in ordine alla individuabilità di una parte soccombente nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, sia della eterogeneità dei soggetti o dei modelli processuali posti a confronto dal remittente. In assenza di nuovi profili di censura ed essendo rimasto medio tempore del tutto immutato il quadro normativo di riferimento, le argomentazioni poste a base della testé citata pronunzia debbono essere integralmente confermate. Ciò porta alla dichiarazione di manifesta infondatezza della presente questione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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