Corte costituzionale

Ordinanza n. 47/2013

Corte cost., ord. 20 marzo 2013, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
47/2013
Data di deposito
20 marzo 2013
Data di decisione
13 marzo 2013
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:47

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42-sexies, comma 1, lett. a), regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 36978

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42- sexies , primo comma, lettera a ), del regio decreto n. 12 del 1941 - statuisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di età -, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Infatti, considerato che la figura del giudice onorario trova il proprio fondamento nell'art. 106, secondo comma, Cost., che rimette al legislatore la facoltà di istituire tale categoria di magistrati, facoltà che comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate, la disciplina assunta come tertium comparationis dal giudice rimettente è eterogenea e il legislatore ha differenziato l'età pensionabile delle diverse figure di giudice onorario nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, non essendo pertanto, ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza; neppure risulta vulnerato l'art. 97 Cost. non essendo la diversa determinazione dell'età pensionabile in grado di incidere sul buon andamento, poiché l'avvicendarsi del personale per il raggiungimento di limiti di età costituisce un evento fisiologico nella dinamica organizzativa della pubblica amministrazione. - Sulla discrezionalità del legislatore quanto all'organizzazione dei magistrati onorari, v. citate ordinanze n. 132 del 1989 e n. 1055 del 1988. - Quanto alla parità di trattamento delle diverse categorie dei magistrati onorari, v. citate ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987. - Relativamente alla discrezionalità del legislatore quanto prolungamento dell'età pensionabile, v. citate ordinanza n. 380 del 1994 e sentenza n. 422 del 1994. - Sull'insussistenza di un limite unico di età generale per l'intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale, v. citate sentenze n. 162 del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994. - Sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. citate sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n. 306 del 1995; n. 250 del 1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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