Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/2013

Corte cost., ord. 1° marzo 2013, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
31/2013
Data di deposito
1° marzo 2013
Data di decisione
25 febbraio 2013
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 5 del 16 gennaio 2012
  • art. 27, comma 1, legge della Regione Veneto n. 5 del 16 gennaio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 36944

Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla questione avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012 atteso che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione modificato la disposizione impugnata in modo conforme a quanto previsto dalla normativa statale e che la norma regionale non ha avuto medio tempore applicazione.

Massima n. 36945

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012 atteso che con riguardo alle censure riferite agli articoli 117, terzo comma, Cost., e 14, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 138 del 2011 la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 198 del 2012, mentre riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 134 Cost. il parametro invocato è in conferente, in quanto tale articolo disciplina le competenze della Corte costituzionale, che non sono in alcun modo pregiudicate dall'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale. - V. citate ordinanze n. 84 del 2011 e n. 77 e n. 286 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 134 Cost., nonché all'art. 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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