Corte costituzionale
Ordinanza n. 31/2013
Corte cost., ord. 1° marzo 2013, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 31/2013
- Data di deposito
- 1° marzo 2013
- Data di decisione
- 25 febbraio 2013
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, legge della Regione Veneto n. 5 del 16 gennaio 2012
- art. 27, comma 1, legge della Regione Veneto n. 5 del 16 gennaio 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 14, comma 1, lett. a), decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
Massime
Massima n. 36944
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla questione avente ad oggetto l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012 atteso che, successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione modificato la disposizione impugnata in modo conforme a quanto previsto dalla normativa statale e che la norma regionale non ha avuto medio tempore applicazione.
Massima n. 36945
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012 atteso che con riguardo alle censure riferite agli articoli 117, terzo comma, Cost., e 14, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 138 del 2011 la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 198 del 2012, mentre riguardo alla censura relativa alla violazione dell'art. 134 Cost. il parametro invocato è in conferente, in quanto tale articolo disciplina le competenze della Corte costituzionale, che non sono in alcun modo pregiudicate dall'esercizio della funzione legislativa da parte del Consiglio regionale. - V. citate ordinanze n. 84 del 2011 e n. 77 e n. 286 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 5 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 134 Cost., nonché all'art. 14, comma 1, lett. a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 marzo 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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