Corte costituzionale
Ordinanza n. 29/2013
Corte cost., ord. 26 febbraio 2013, n. 29
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 29/2013
- Data di deposito
- 26 febbraio 2013
- Data di decisione
- 25 febbraio 2013
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:29
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, comma 1, quater, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 656, comma 9, lett. a), codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 36942
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4- bis , comma 1- quater , della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui preclude, in caso di condanna per il delitto di atti sessuali con minorenne attenuato per le ipotesi di minore gravità (art. 609- quater , quarto comma, cod. pen.), la possibilità di sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione e di concedere le misure alternative alla detenzione prima del decorso di un anno di osservazione scientifica della personalità del detenuto. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la quale ha sia inciso su una delle due censurate disposizioni (l'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975), sia modificato il più generale quadro normativo di riferimento, attraverso una ridefinizione dell'assetto della tutela dei minori. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens , si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. - Per l'affermazione che «una valutazione sull'incidenza della legge sopravvenuta sulle censure (...), effettuata per la prima volta da questa Corte, senza che su di essa abbia potuto interloquire il giudice a quo , comporterebbe "un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto al rimettente accertare se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto" con la Costituzione», v. la citata ordinanza n. 150/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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