Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/2013

Corte cost., ord. 26 febbraio 2013, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
29/2013
Data di deposito
26 febbraio 2013
Data di decisione
25 febbraio 2013
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:29

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36942

Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4- bis , comma 1- quater , della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui preclude, in caso di condanna per il delitto di atti sessuali con minorenne attenuato per le ipotesi di minore gravità (art. 609- quater , quarto comma, cod. pen.), la possibilità di sospendere l'emissione dell'ordine di carcerazione e di concedere le misure alternative alla detenzione prima del decorso di un anno di osservazione scientifica della personalità del detenuto. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 1° ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, la quale ha sia inciso su una delle due censurate disposizioni (l'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975), sia modificato il più generale quadro normativo di riferimento, attraverso una ridefinizione dell'assetto della tutela dei minori. Pertanto, alla luce del citato jus superveniens , si impone un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni. - Per l'affermazione che «una valutazione sull'incidenza della legge sopravvenuta sulle censure (...), effettuata per la prima volta da questa Corte, senza che su di essa abbia potuto interloquire il giudice a quo , comporterebbe "un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto al rimettente accertare se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto" con la Costituzione», v. la citata ordinanza n. 150/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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