Corte costituzionale
Ordinanza n. 280/2013
Corte cost., ord. 22 novembre 2013, n. 280
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 280/2013
- Data di deposito
- 22 novembre 2013
- Data di decisione
- 18 novembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:280
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37471
È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost., nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi disciplinato il discendente di secondo grado convivente con persona affetta da handicap grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della stessa. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata infatti dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza n. 203 del 2013, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente con persona affetta da handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati come idonei a prendersi cura della persona disabile. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 156/2013, 148/2013 e 111/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Voghera con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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