Corte costituzionale

Ordinanza n. 247/2013

Corte cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 247

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
247/2013
Data di deposito
24 ottobre 2013
Data di decisione
21 ottobre 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:247

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37396

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9- bis , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il rimettente ha censurato la suindicata disposizione nella parte in cui preclude l'accesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità in tutti i casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale. Non si riscontra alcuna irragionevolezza intrinseca nella scelta del legislatore di escludere la possibilità di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità allorché la fattispecie risulti aggravata dal fatto di aver cagionato un incidente stradale. Infatti, la ratio dell'aggravante, da ricercare nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, consente comunque al giudice un margine di apprezzamento sufficiente per determinare il trattamento sanzionatorio del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver causato un incidente in modo proporzionato alla complessiva considerazione delle peculiarità oggettive e soggettive del caso di specie, potendo l'aumento della pena oscillare tra il minimo e il massimo in funzione della gravità del danno derivante dal sinistro o del grado della colpa. Peraltro, le scelte legislative nella commisurazione delle sanzioni involgono apprezzamenti tipicamente politici e sono sindacabili solo nel caso trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio e, in questo ambito, rientra anche la previsione di limiti all'applicazione di sanzioni sostitutive. - Per il principio secondo cui l'individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare ad trattamento sanzionatorio più rigoroso - proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all'allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non è necessariamente correlato al mero livello della pena edittale - resta affidata alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili dalla Corte costituzionale solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorché la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione: ordinanza n. 455 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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