Corte costituzionale
Ordinanza n. 242/2013
Corte cost., ord. 17 ottobre 2013, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 242/2013
- Data di deposito
- 17 ottobre 2013
- Data di decisione
- 9 ottobre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge n. 374 del 21 novembre 1991
- art. 51, comma 2, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 37390
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, Cost., nella parte in cui prevedono obblighi di astensione del giudice di pace e, quindi, anche quando sussiste un suo personale interesse correlato al regime di trattamento economico fondato sul cottimo. Oltre alla genericità delle censure, il rimettente si sottrae ad uno sforzo di esegesi diversa, che consenta di superare i dubbi di costituzionalità o che sia costituzionalmente orientata, esperendo un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo dell'interpretazione proposta, con un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine, la prospettazione della questione è contraddittoria in quanto il rimettente assume che il trattamento economico del giudice di pace, fondato sul "cottimo", ne mini l'imparzialità ed al contempo censura proprio le norme che, a suo dire, gli imporrebbero di astenersi per salvaguardarla.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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