Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/2013

Corte cost., ord. 17 ottobre 2013, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
242/2013
Data di deposito
17 ottobre 2013
Data di decisione
9 ottobre 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:242

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37390

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, Cost., nella parte in cui prevedono obblighi di astensione del giudice di pace e, quindi, anche quando sussiste un suo personale interesse correlato al regime di trattamento economico fondato sul cottimo. Oltre alla genericità delle censure, il rimettente si sottrae ad uno sforzo di esegesi diversa, che consenta di superare i dubbi di costituzionalità o che sia costituzionalmente orientata, esperendo un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo dell'interpretazione proposta, con un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. Infine, la prospettazione della questione è contraddittoria in quanto il rimettente assume che il trattamento economico del giudice di pace, fondato sul "cottimo", ne mini l'imparzialità ed al contempo censura proprio le norme che, a suo dire, gli imporrebbero di astenersi per salvaguardarla.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e 51, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, secondo periodo, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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