Corte costituzionale
Ordinanza n. 235/2013
Corte cost., ord. 23 luglio 2013, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 235/2013
- Data di deposito
- 23 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-ter, decreto-legge n. 82 del 7 aprile 2000
- legge n. 144 del 5 giugno 2000
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37362
È manifestamente inammissibile - per irrilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Lecce, in veste di giudice dell'esecuzione. Infatti, il giudice a quo non è chiamato a fare applicazione della norma censurata perché colui che ha proposto l'incidente di esecuzione - benché assuma di avere diritto alla sostituzione di detta pena con quella di trenta anni di reclusione sulla base dei principi affermati dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia - in realtà non versa affatto in una situazione identica o similare a quella presa in esame dalla richiamata sentenza della Corte di Strasburgo. Invero, nella sentenza n. 210 del 2013, la Corte costituzionale ha rimarcato che alla suddetta sentenza della Corte di Strasburgo si può fare riferimento soltanto nell'ipotesi relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e «non richieda la riapertura del processo», essendo questa l'unica ipotesi nella quale può giustificarsi «un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione». Tale situazione non ricorre nel caso sottoposto all'attenzione del giudice a quo per varie ragioni: 1) l'imputato non è mai stato ammesso al giudizio abbreviato (diversamente dalla situazione avuta di mira dalla sentenza Scoppola); 2) la norma censurata non ha natura sostanziale, ma processuale (vedi: Corte europea 27 aprile 2010, Morabito contro Italia). Ne consegue che il Tribunale rimettente non ha alcun titolo per procedere alla ipotizzata sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con la pena detentiva temporanea, né, tanto meno, per porre in discussione, in sede di incidente di esecuzione, la legittimità costituzionale di una norma che, quale quella sottoposta a scrutinio, attiene al processo di cognizione e, più specificamente, al giudizio di cassazione. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme delle quali il giudice a quo non deve fare applicazione: ordinanze n. 82 e n. 60 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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