Corte costituzionale
Ordinanza n. 207/2013
Corte cost., ord. 18 luglio 2013, n. 207
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 207/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:207
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 124 del 3 maggio 1999
- art. 4, comma 11, legge n. 124 del 3 maggio 1999
- direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
- art. 11, Costituzione
- clausola 5, punto 1, lettera a), Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
- art. 267, comma 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Massime
Massima n. 37250
Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 - impugnato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la previsione della copertura di cattedre e posti di insegnamento vacanti al 31 dicembre mediante il conferimento di supplenze annuali comporta una successione di contratti a tempo determinato svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi - è necessario chiedere in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del TFUE, l'interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n.1999/70/CE, evocata dai rimettenti come parametro interposto. In particolare, il dubbio circa la puntuale interpretazione della suddetta disposizione comunitaria e la conseguente compatibilità della censurata normativa nazionale riguarda i seguenti profili: a) se la clausola in esame debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge n. 124 del 1999 - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno; b) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della medesima clausola, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno. Tali questioni pregiudiziali sono rilevanti nel giudizio costituzionale, poiché l'interpretazione richiesta alla Corte europea appare necessaria a definire l'esatto significato della normativa comunitaria al fine del successivo giudizio di legittimità da compiere rispetto al parametro costituzionale integrato dalla suddetta normativa comunitaria. In conseguenza del rinvio pregiudiziale il giudizio di costituzionale deve essere sospeso. - Sulla competenza della Corte a valutare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, v. citate le sentenze n. 170/84, 284/2007, 28/2010, 227/2010 e 75/2012.
Massima n. 37251
In caso di contrasto della legge interna con una norma comunitaria priva di efficacia diretta (contrasto eventualmente accertato mediante ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea) e nell'impossibilità di risolvere tale contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto ai parametri degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. integrati e resi concretamente operativi dalla pertinente norma comunitaria. Ove sussista un dubbio circa la puntuale interpretazione della disposizione comunitaria interposta e la conseguente compatibilità della censurata normativa nazionale, la Corte costituzionale, alla quale va riconosciuta la natura di "giurisdizione nazionale" ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del TFUE anche nei giudizi in via incidentale, deve sottoporre questione pregiudiziale di interpretazione alla Corte europea. - V. citata ordinanza n. 103/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE:
- se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo» - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;
- se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione europea una normativa come quella italiana che per l'assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il diritto al risarcimento del danno;
2) sospende il presente giudizio sino alla definizione delle suddetta questione pregiudiziale;
3) ordina l'immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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