Corte costituzionale
Ordinanza n. 206/2013
Corte cost., ord. 18 luglio 2013, n. 206
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 206/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:206
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, legge n. 124 del 3 maggio 1999
- art. 93, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 7 agosto 2006
- art. 93, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 7 agosto 2006
- art. 2, comma 6, legge n. 508 del 21 dicembre 1999
Parametri
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 4, comma 4, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 11, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CEE n. 70 del 28 giugno 1999
- clausola 5, punto 1, lettera a), Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Massime
Massima n. 37247
È inammissibile, perché depositato fuori termine, l'atto di intervento spiegato dal Codacons e dall'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio di costituzionalità degli artt. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 e 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnati, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché alla clausola 5, punto 1, lett. a ), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, infatti, l'atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio e tale termine, per giurisprudenza costante, deve essere considerato perentorio. - Sulla natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative v. le sentenze citate nell'ordinanza letta in udienza: nn. 81/2012, 257/2007 e 190/2006.
Massima n. 37248
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, impugnati, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché alla clausola 5, punto 1, lett. a ), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, «nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Stante la generale preclusione, applicabile nel settore pubblico e specificamente ribadita per il settore scolastico, della possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, la censura delle sole disposizioni sopra menzionate comporta un'incompletezza della ricostruzione del quadro normativo ed una conseguente inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al giudice a quo . - Sul divieto di conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, nel senso dell'insussistenza del contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., v. la citata sentenza n. 89/2003.
Massima n. 37249
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, impugnato, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., nonché alla clausola 5, punto 1, lett. a ), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, «nella parte in cui consente di provvedere, ai fini del soddisfacimento delle esigenze didattiche non temporanee derivanti dalla legge di riforma dei Conservatori di musica, cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili». Stante la generale preclusione, applicabile nel settore pubblico e specificamente ribadita per il settore scolastico, della possibilità di trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, la censura della sola disposizione sopra menzionata comporta un'incompletezza della ricostruzione del quadro normativo ed una conseguente inefficacia dell'ipotetica pronuncia di accoglimento ai fini della decisione della domanda giudiziale concretamente posta al giudice a quo . - Sul divieto di conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, nel senso dell'insussistenza del contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., v. la citata sentenza n. 89/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), dell'art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dell'art. 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché alla clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, dal Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:ordinanza letta all'udienza pubblica del 27 marzo 2013ORDINANZARilevato che, nel presente giudizio di legittimità costituzionale, sono intervenuti, mediante un unico atto, il CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e l'Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola;che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo;che, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'atto di intervento deve essere depositato non oltre venti giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio;che, per la costante giurisprudenza di questa Corte, detto termine deve essere considerato perentorio (sentenze n. 81 del 2012, n. 257 del 2007 e n. 190 del 2006);che, nella specie, l'ordinanza con la quale il Tribunale ordinario di Trento ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, n. 11 del 14 marzo 2012, mentre l'atto di intervento del CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e della Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola è stato depositato il 21 dicembre 2012;che detto atto di intervento è, perciò, tardivo.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento del CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori e della Associazione per la difesa dei diritti civili della scuola nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Trento con ordinanza del 15 novembre 2011, iscritta al n. 32 del reg. ord. 2012.F.to: Franco GALLO, Presidente
Testo integrale
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