Corte costituzionale

Ordinanza n. 169/2013

Corte cost., ord. 1° luglio 2013, n. 169

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
169/2013
Data di deposito
1° luglio 2013
Data di decisione
19 giugno 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:169

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37188

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ) della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna per reati in materia di stupefacenti il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta. Premesso che il rimettente chiede in sostanza una pronuncia additiva per consentire all'autorità amministrativa di valutare caso per caso «la possibilità di superare per avvenuta emenda il giudizio morale negativo» riferito dalla norma denunciata all'autore dei reati in materia di stupefacenti, l'esame della questione di legittimità costituzionale è precluso: dalla natura non vincolata dell'intervento additivo auspicato; dall'assoluta indeterminatezza del petitum , per omessa individuazione delle condizioni della «emenda» la cui valutazione si vorrebbe affidare all'autorità amministrativa; dal carattere ipotetico e virtuale della rilevanza della questione, non essendo indicata dal rimettente la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo alla prefigurata emenda e condurre all'annullamento del provvedimento di revoca della patente impugnato nel giudizio a quo .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall'articolo 3, comma 52, lettera a) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, dal Tribunale regionale amministrativo per l'Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze