Corte costituzionale
Ordinanza n. 16/2013
Corte cost., ord. 13 febbraio 2013, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 16/2013
- Data di deposito
- 13 febbraio 2013
- Data di decisione
- 13 febbraio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:16
Parametri
- art. 107, comma 4, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 36896
Dichiarazione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, in relazione al decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, nei confronti del Governo della Repubblica, nelle persone del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. Dal punto di vista soggettivo, nessun dubbio sussiste sia in ordine alla legittimazione attiva del pubblico ministero - al quale la giurisprudenza costante di questa Corte ha riconosciuto la natura di potere dello Stato, in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sia in ordine alla legittimazione del Governo nel suo complesso a resistere al conflitto, mentre deve essere esclusa la legittimazione a resistere da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, posto che l'atto asseritamente lesivo delle attribuzioni del pubblico ministero è imputabile al Governo nella sua interezza. Viceversa, con riferimento ai presupposti oggettivi, benché il ricorso sia indirizzato alla tutela della sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali (concernendo la lesione lamentata l'attribuzione, costituzionalmente garantita al pubblico ministero, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. nonché le garanzie stabilite nei riguardi dello stesso pubblico ministero dalle norme sull'ordinamento giudiziario, di cui all'art. 107, quarto comma, Cost.), tuttavia non ricorrono le condizioni alle quali è subordinata l'ammissibilità del conflitto avente ad oggetto norme recate da una legge o da un atto con forza di legge, in base alla giurisprudenza costituzionale. Infatti, non solo sussiste «la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune» (sentenza n. 284 del 2005), ma siffatta possibilità, prospettata già dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, si è poi concretizzata con la rimessione - sia da parte del Giudice per le indagini preliminari, sia da parte del Tribunale ordinario di Taranto, in funzione di giudice dell'appello ai sensi dell'art. 322- bis del codice di procedura penale - di questioni di legittimità costituzionale, anche in riferimento al parametro di cui all'art. 112 Cost., sulle norme recate dal decreto-legge n. 207 del 2012, nel testo risultante dalla sua conversione ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 231. - Sulla subordinazione della configurabilità del conflitto di attribuzione in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge al possibile verificarsi di «lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze»: ordinanza n. 343 del 2003. - Sulla esclusione della configurabilità del conflitto di attribuzione in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge nei casi in cui esista un «giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge»: sentenza n. 221 del 2002; sentenza n. 284 del 2005; ordinanze n. 38 del 2008, n. 296 e n. 69 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze