Corte costituzionale
Ordinanza n. 150/2013
Corte cost., ord. 20 giugno 2013, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 150/2013
- Data di deposito
- 20 giugno 2013
- Data di decisione
- 17 giugno 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:150
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 3, , in relazione all'art. 10 della Costituzione, convenzione ONU diritti del fanciullo
- art. 7, , in relazione all'art. 10 della Costituzione, convenzione ONU diritti del fanciullo
- art. 8, , in relazione all'art. 10 della Costituzione, convenzione ONU diritti del fanciullo
Massime
Massima n. 37165
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché - in relazione all'art. 10 Cost. - agli artt. 3, 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, consegua di diritto la sospensione della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto». L'assenza, nell'ordinanza di rimessione, di qualunque descrizione dei fatti di causa preclude il doveroso scrutinio della rilevanza della questione. L'omessa illustrazione della fattispecie è tanto più grave nel caso di specie in quanto il rimettente sollecita una pronuncia attraverso la quale sia consentito al giudice di effettuare una valutazione in concreto dell'incompatibilità del denunciato automatismo rispetto alle esigenze effettive di tutela del minore nella specifica vicenda sottoposta al suo giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 574-bis del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, nonché - in relazione all'articolo 10 della Costituzione - agli articoli 3, 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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