Corte costituzionale

Ordinanza n. 128/2013

Corte cost., ord. 5 giugno 2013, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
128/2013
Data di deposito
5 giugno 2013
Data di decisione
3 giugno 2013
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:128

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37127

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. A suo avviso, quanto previsto dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 - secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità [...] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» - farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere, nel minor tempo possibile, il maggior numero di cause, circostanza che ne pregiudicherebbe l'imparzialità. La questione risulta: 1) priva di rilevanza perché il remittente l'ha sollevata senza aver preventivamente formulato al capo dell'ufficio richiesta di autorizzazione all'astensione (che, se accolta, gli avrebbe consentito di essere spogliato del processo, così ottenendo il medesimo risultato cui è finalizzato l'incidente di costituzionalità); 2) prospettata in modo contraddittorio, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la richiesta di autorizzazione all'astensione sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso; 3) supportata da argomentazioni generiche, sia per la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. (che si limita a dire che è espressivo del canone di «ragionevolezza), sia per il prospettato contrasto con l'art. 54, secondo comma, Cost., di cui si limita a richiamare l'incipit «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore»; 4) diretta a chiedere a questa Corte un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, come tale riservato al legislatore, perché riguardante un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, caratterizzato dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Sull'ampia discrezionalità - col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute - da riconoscere al legislatore nella disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, ordinanza n. 240/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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