Corte costituzionale
Sentenza n. 96/2012
Corte cost., sent. 18 aprile 2012, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/2012
- Data di deposito
- 18 aprile 2012
- Data di decisione
- 4 aprile 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge della Regione Umbria n. 28 del 14 agosto 1997
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 9, comma 2, Costituzione
- art. 41, comma 1, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, comma 1, legge n. 96 del 20 febbraio 2006
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 36261
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria e dalla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, di inammissibilità delle questioni, per la genericità delle censure, in quanto il rimettente ha svolto argomenti specifici a sostegno dell'asserito contrasto tra la norma regionale censurata ed i parametri evocati.
Massima n. 36262
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria e dalla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, di inammissibilità delle questioni, per non avere il rimettente censurato anche la norma statale contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in quanto la disposizione citata, espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., limita l'utilizzabilità degli edifici per attività agrituristiche a quelli «già esistenti» sul fondo, mentre nella norma regionale è fissato un preciso limite temporale (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), sicché il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, ritiene che l'eventuale accoglimento della questione sollevata inciderebbe, con l'eliminazione del limite temporale, sulla decisione che lo stesso è chiamato ad assumere nel giudizio a quo , restando comunque a lui affidata la valutazione circa l'applicabilità e la portata della norma statale di principio, non censurata nel presente giudizio di costituzionalità, nell'ipotesi che la questione fosse accolta dalla Corte.
Massima n. 36263
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria, di inammissibilità delle questioni per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto il giudice a quo , dopo aver dato atto che parte ricorrente aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della norma regionale, ha sollevato d'ufficio le questioni, precisando che le ragioni del dubbio di costituzionalità si fondano su considerazioni in larga parte diverse da quelle svolte dalla parte a sostegno dell'eccezione, come confermato dall'evocazione di parametri solo in parte coincidenti.
Massima n. 36264
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione citata, attuativa del principio fondamentale contenuto nell'art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), che mira alla promozione l'attività agrituristica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento delle attività agricole in senso stretto, non irragionevolmente fissa, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente nella materia «governo del territorio», un limite cronologico certo (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), allo scopo di consentire e promuovere l'utilizzazione per attività agrituristiche dell'ingente patrimonio edilizio esistente nelle campagne umbre, bloccando al contempo nuove costruzioni, destinate sin dall'inizio a fini agrituristici, negli stessi territori ove sorgono quelle storiche e già impiegate nelle attività agricole in senso stretto.
Massima n. 36265
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost., in quanto la disposizione citata non pone un limite all'avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell'uso di beni immobili, allo scopo non irragionevole di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalità perseguite da tutte le leggi in materia di urbanistica.
Massima n. 36266
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 9 Cost., per il rischio di abbandono delle campagne e conseguente compromissione del paesaggio, essendo evidente l'interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di quella regionale, a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, e non siano trasformate in parchi turistici, con alterazione dell'identità del paesaggio, nel quale l'attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997 n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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