Corte costituzionale
Sentenza n. 86/2012
Corte cost., sent. 12 aprile 2012, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/2012
- Data di deposito
- 12 aprile 2012
- Data di decisione
- 2 aprile 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 21, legge della Regione Marche n. 7 del 29 aprile 2011
- art. 2, legge della Regione Marche n. 7 del 29 aprile 2011
- art. 29, comma 6, legge della Regione Marche n. 4 del 23 gennaio 1996
- art. 29, comma 7, legge della Regione Marche n. 4 del 23 gennaio 1996
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 120, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 36241
Deve essere dichiarata ammissibile la questione di costituzionalità sollevata con ricorso dal governo relativa alle norme della legge regionale della Regione Marche sui disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità denominato "marche eccellenza artigiana (mea)", perché le norme dell'Unione europea sono state correttamente evocate dal ricorrente per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., quale elemento integrante il parametro di legittimità costituzionale. Infatti, l'inserimento dell'ordinamento italiano in quello comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale. Nel primo caso, le norme dell'Unione, se munite di efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le norme interne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso, le medesime norme rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., con conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario. - Sull'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, 1° co. nei giudizi principali, vedi sentenza n. 348 del 2007 e n. 102 del 2008.
Massima n. 36242
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che ha sostituito l'art. 34 della legge della stessa Regione n. 20 del 2003. La declaratoria d'illegittimità costituzionale comprende l'intera disposizione, avuto riguardo alla stretta connessione delle norme che la compongono e che hanno per oggetto l'approvazione, ad opera della giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate - diritto delle imprese artigiane, che svolgono la propria attività secondo i disciplinari, di avvalersi del marchio di origine e qualità denominato "marche eccellenza artigiana (mea)". Tale disciplina, infatti, non osserva i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'unione europea in materia di libera circolazione delle merci, e specificamente del divieto di adottare "misure ad effetto equivalente" e quindi viola l'art. 117, primo comma, Cost.. - Sul divieto di misure ad effetto equivalenti, Vedi la seguente giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1974, in causa 8/1974, Dassonville contro Belgio; Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002 in causa C-325/2000, Commissione contro Repubblica Federale di Germania; Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2003 in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese.
Massima n. 36243
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere della questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, sostitutivo dell'art. 29 della legge regionale n. 4 del 1996, nella parte relativa ai commi 6 e 7, concernente i requisiti dei maestri di sci stranieri non comunitari che intendano esercitare la professione temporaneamente o stabilmente nel territorio regionale. Infatti, pochi giorni dopo la notificazione del ricorso, è entrata in vigore una nuova legge regionale ( ius superveniens ) pienamente satisfattiva delle pretese di parte ricorrente, con l'impegno della Regione Marche di escludere ogni ipotesi di applicazione medio tempore della disciplina oggetto dell'impugnazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), articolo che sostituisce l'articolo 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che ha sostituito l'articolo 29 della legge della Regione Marche 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nel settore del turismo e del tempo libero), nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7, questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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