Corte costituzionale
Sentenza n. 8/2012
Corte cost., sent. 20 gennaio 2012, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 8/2012
- Data di deposito
- 20 gennaio 2012
- Data di decisione
- 11 gennaio 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:8
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. d), legge n. 243 del 23 agosto 2004
- art. 1, comma 2, lett. o), legge n. 243 del 23 agosto 2004
Massime
Massima n. 36032
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione circa la necessità di non poter definire il giudizio principale senza fare applicazione della norma censurata, perché il giudice rimettente ha spiegato chiaramente che, applicando al ricorrente nel giudizio principale i criteri di calcolo in vigore presso la Cassa Nazionale di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti commerciali (CNPR), la quota di pensione spettante all'assicurato sarebbe superiore rispetto a quella determinata dall'ente previdenziale sulla base dei criteri imposti dalla norma censurata.
Massima n. 36033
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), promosso dalla Corte d'appello di Torino, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione della rilevanza della questione, negata dal giudice di primo grado, e ora ritenuta sussistente, perché il giudice rimettente, spiegando le ragioni della rilevanza delle questioni ai fini della decisione della controversia, non aveva affatto l'onere di controbattere specificamente agli argomenti sostenuti dal giudice di primo grado.
Massima n. 36034
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione, per il fatto che essa sarebbe stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato al solo scopo di sollecitare l'intervento della Corte, risultando dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente ha proposto il giudizio principale allo scopo di ottenere la riliquidazione della quota di pensione erogatagli dalla Cassa di previdenza dei ragionieri, e quindi un incremento del trattamento pensionistico, e la questione di legittimità costituzionale è solamente una delle questioni che debbono essere risolte per pervenire all'accertamento del diritto rivendicato dalla parte attrice.
Massima n. 36035
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla ragione per la quale una, anziché l'altra, delle discipline poste a raffronto sia assunta (non ad oggetto della questione, ma) quale tertium comparationis, poiché è evidente che il rimettente individua il tertium comparationis nella disciplina prevista per gli iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 103 del 1996, essendo conforme il sistema di calcolo per essi stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, a quello che, secondo l'opinione del giudice a quo , era il principio direttivo imposto dalla legge delega.
Massima n. 36036
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), secondo cui per gli enti previdenziali privatizzati (e tra questi la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, sulla base di parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3 - in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo per l'esercizio della delega, dettato dall'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, secondo il quale ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico «secondo le proprie regole di calcolo» - perché ciò non esclude che il legislatore delegato fosse autorizzato a determinare esso stesso in base a quali criteri ogni ente previdenziale dovesse liquidare la quota di propria spettanza, tanto più che i criteri di calcolo previsti dal d.lgs. n. 42 del 2006 costituiscono applicazione del sistema contributivo, che ormai ha assunto una valenza generale nel sistema previdenziale italiano.
Massima n. 36037
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), secondo cui per gli enti previdenziali privatizzati (e tra questi la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali) la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, sulla base di parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3 - in riferimento all'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, per i quali, infatti, il successivo comma 6 dello stesso art. 4 stabilisce che la misura del trattamento pensionistico sia determinata sulla base del sistema di calcolo vigente nell'ordinamento degli enti medesimi - sia perché i vari sistemi previdenziali non possono essere comparati tra loro, sia perché anche gli enti costituiti a seguito del d.lgs. n. 103 del 1996 (ovvero successivamente alla svolta in favore del sistema contributivo operata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335) hanno dovuto adottare il predetto sistema di calcolo. Sulla non comparabilità tra i vari sistemi previdenziali, sent. n. 34 del 2011, n. 202 del 2008, n. 83 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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