Corte costituzionale

Sentenza n. 63/2012

Corte cost., sent. 21 marzo 2012, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/2012
Data di deposito
21 marzo 2012
Data di decisione
7 marzo 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, comma 4, statuto Regione Molise
  • delibera legislativa statutaria regione Molise n. 184 del 19 luglio 2010
  • delibera legislativa statutaria regione Molise n. 35 del 22 febbraio 2011
  • art. 53, comma 4, statuto Regione Molise
  • art. 67, comma 1, statuto Regione Molise

Parametri

Massime

Massima n. 36160

Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, relativa all'esonero dal segreto d'ufficio dei funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti convocati davanti le commissioni permanenti in sedute non pubbliche. L'oggetto tutelato dal segreto d'ufficio è costituito dal buon andamento, inteso anche come normale funzionamento della pubblica amministrazione e, quindi, non può che spettare al legislatore regionale, nell'ambito della propria sfera di competenza, individuare i casi nei quali la tutela del buon andamento e del normale funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti debba essere assicurata attraverso l'apposizione del segreto d'ufficio, senza che ciò leda la competenza statale in materia penale in quanto le regioni hanno il potere di concorrere a precisare, secundum legem, i presupposti d'applicazione di norme penali statali, nonché a definire gli elementi costitutivi di talune fattispecie tipiche incriminate, nell'esercizio delle proprie competenze legislative. - In merito alla "facoltà" di concorrere delle Regioni in materia penale, vedi sent. n. 210/1972, 142/1969, 487/1989 e 185/2004. Sulla questione della competenza legislativa regionale sul buon andamento della propria organizzazione amministrativa, incluso il segreto d'uffici, vedi sent. n. 29/1966, 4/1991 e Corte di Cassazione, sentenze 14 novembre 2008, n. 42689 e 24 giugno 2011, n. 25366.

Massima n. 36161

Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 4, dello statuto della Regione Molise, relativa all'equiparazione del personale degli enti pubblici regionali non economici a quello regionale. L'asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile è priva di fondamento, poiché il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo privatizzato, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro di tale tipo ed è perciò soggetto alle regole che ne garantiscono l'uniformità. Pertanto, la norma impugnata non può che essere interpretata nel senso di rinviare, quanto al trattamento del personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei contratti collettivi stipulati in relazione ai comparti interessati, senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla contrattazione collettiva. - Sul pubblico impiego regionale, vedi le sentenze della Corte costituzionale n.233/2006, 2/2004, 95/2007, 339/2011 e 77/2011.

Massima n. 36162

Deve essere dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise, relativa all'attribuzione alla Giunta della realizzazione della partecipazione alla fase ascendente dell'attività normativa europea e alla fase discendente, con attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea. La disposizione è, infatti, conforme con il dettato costituzionale e la disciplina legislativa statale, nonché con il riparto di competenze in materia sia della Giunta che del Consiglio. - Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di partecipazione regionale ai processi normativo comunitario, vedi sentenza n. 151/2011 e n. 239/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, edizione straordinaria, del 2 marzo 2011, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 4, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, quinto comma, e 121, secondo e terzo comma, della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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