Corte costituzionale
Sentenza n. 61/2012
Corte cost., sent. 21 marzo 2012, n. 61
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 61/2012
- Data di deposito
- 21 marzo 2012
- Data di decisione
- 7 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:61
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 1230 del 4 novembre 1951
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 77, comma 1, Costituzione
- art. 2, legge n. 230 del 12 maggio 1950
- art. 5, legge n. 230 del 12 maggio 1950
Massime
Massima n. 36150
I decreti di esproprio emanati in virtù della delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria (riconducibili al genus della legge-provvedimento) hanno contenuto legislativo e, quindi, sono soggetti al controllo di legittimità costituzionale (nella specie, il d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro». - Conf., sulla sindacabilità dei decreti di esproprio attuativi della riforma fondiaria, sentenze n. 10 del 1959 e n. 136 del 1976.
Massima n. 36151
Con riferimento al giudizio di costituzionalità dei decreti di esproprio emanati in virtù della delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria - nella specie, il d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», censurato sotto il profilo dell'eccesso di delega - è da ritenere sussistente il carattere incidentale del giudizio, perché la questione non riguarda il titolo della domanda giudiziale principale, essendo demandato alla Corte l'accertamento degli eventuali vizi di legittimità costituzionale di detti decreti, e restando riservata all'autorità giurisdizionale ogni altra questione, e le attività di applicazione delle premesse poste dalla decisione. - Conf., sull'incidentalità del giudizio di costituzionalità dei decreti di esproprio attuativi della riforma fondiaria, sentenze n. 59 del 1957, n. 319 del 1995.
Massima n. 36152
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», censurato sotto il profilo dell'eccesso dalla delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria, nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione dallo stesso disposta il terreno sito in agro di Santa Severina, riportato in catasto alle particelle 33 e 91 del foglio 23, a nome Prever Ada, in realtà non appartenente a tale soggetto, ma di proprietà del dante causa delle attrici nel giudizio principale, correttamente il giudice a quo ritiene applicabile, in via di specialità, la legge delega in materia di bonifica, n. 230 del 1950, i cui criteri direttivi il citato decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto l'esproprio avrebbe violato, e viceversa non applicabile l'art. 14 della legge n. 865 del 1971 (in virtù del quale, pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti relativi all'immobile espropriato potrebbero essere fatti valere esclusivamente sull'indennità).
Massima n. 36153
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», censurato sotto il profilo dell'eccesso dalla delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria, è infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale per l'omesso accertamento dei presupposti di fatto da parte del giudice a quo , attinenti al giudizio di rilevanza, atteso che l'ordinanza di rimessione dà atto dell'oggetto del giudizio e della ricorrenza delle condizioni dell'azione, in particolare della titolarità della parte attrice dei terreni espropriati.
Massima n. 36154
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.p.r. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», censurato sotto il profilo dell'eccesso dalla delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria, la sopravvenuta abrogazione della legge delega n. 230 del 1950 (da parte dell'art. 58 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 a far data dall'entrata in vigore del medesimo e con la decorrenza indicata nell'art. 59), non incide sull'applicabilità ratione temporis della medesima e, quindi, sulla rilevanza della questione.
Massima n. 36254
E' illegittimo, per violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 230 del 1950, il d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1230, recante «Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro», nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione dallo stesso disposta il terreno sito in agro di Santa Severina, riportato in catasto alle particelle 33 e 91 del foglio 23, non appartenente al soggetto espropriato, Prever Ada, ma di proprietà del dante causa delle attrici nel giudizio principale, ferme restando le restanti parti del decreto, aventi autonoma efficacia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1951, n. 1230 (Trasferimento in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprietà di Prever Ada fu Giovanni, in comune di Santa Severina - Catanzaro), in quanto ha compreso nella espropriazione particelle di terreno non appartenenti al soggetto espropriato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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