Corte costituzionale

Sentenza n. 58/2012

Corte cost., sent. 19 marzo 2012, n. 58

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
58/2012
Data di deposito
19 marzo 2012
Data di decisione
7 marzo 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:58

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36145

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 335 del codice penale, nella parte in cui punisce la colposa agevolazione della sottrazione di un'autovettura sequestrata da parte di un custode che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale, per l'avvenuta depenalizzazione della relativa condotta. L'ordinanza di rimessione parte dalla premessa interpretativa secondo cui, nonostante l'esclusione della rilevanza penale della "fattispecie base" - costituita dalla volontaria e consapevole sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da parte del custode, allo scopo di favorire il proprietario o quando ne sia egli stesso proprietario - l'agevolazione colposa del custode che, per negligenza, consenta o comunque faciliti tale circolazione continui a integrare un illecito penale, ai sensi dell'art. 335 cod. pen. Il giudice rimettente, però, ha omesso di verificare se il custode che abbia colposamente agevolato la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo possa rispondere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, di concorso colposo nell'illecito amministrativo altrui: ciò che farebbe escludere la configurabilità dell'autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 335 cod. pen. Con tale interpretazione, rispetto al custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, l'assetto normativo si sottrarrebbe alla censura di violazione dell'art. 3 Cost., non risultando affetto da irragionevolezza, e potrebbe invece essere ricondotto ai principi generali in materia di concorso di persone nell'illecito amministrativo dettati dalla legge n. 689 del 1981. L'omessa ricerca, da parte del giudice rimettente, di un'interpretazione costituzionalmente conforme determina, pertanto, l'inammissibilità della questione. - Sulla inammissibilità della questione in conseguenza della mancata sperimentazione, da parte del giudice rimettente, di una interpretazione costituzionalmente conforme, v., ex multis , le richiamate sentenza n. 291 del 2010; ordinanze n. 212 del 2011, n. 5 e n. 6 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 335 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Nola in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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