Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2012
Corte cost., sent. 9 marzo 2012, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2012
- Data di deposito
- 9 marzo 2012
- Data di decisione
- 5 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge della Regione Molise n. 7 del 21 aprile 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36140
Deve essere delimitata la questione di costituzionalità sollevata con ricorso dal governo con riferimento all'intera legge della Regione Molise n. 7 del 2011, in quanto le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo inducono a limitare lo scrutinio alla sola parte della norma afferente ai depositi dei materiali e dei rifiuti radioattivi, sebbene l'intestazione del ricorso ed il relativo petitum si riferissero all'intero art. 1, comma 3, concernente il divieto, in difetto di intesa con lo Stato, di installazione nel territorio regionale sia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare sia di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. - Sulla delimitazione della questione: sentenza n. 95 del 2005.
Massima n. 36141
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Al riguardo, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell'intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l'invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalità di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale. È assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 120 Cost. - Sulla invasione della competenza regionale da parte del legislatore statale, vedi sentenza n. 310 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto. - Sul governo del territorio, vedi sentenze n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33 del 2011, punto 6.8. del Considerato in diritto. - Sulla salute pubblica, vedi sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247 del 2006.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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