Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2012

Corte cost., sent. 9 marzo 2012, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/2012
Data di deposito
9 marzo 2012
Data di decisione
5 marzo 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:54

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Molise n. 7 del 21 aprile 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36140

Deve essere delimitata la questione di costituzionalità sollevata con ricorso dal governo con riferimento all'intera legge della Regione Molise n. 7 del 2011, in quanto le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo inducono a limitare lo scrutinio alla sola parte della norma afferente ai depositi dei materiali e dei rifiuti radioattivi, sebbene l'intestazione del ricorso ed il relativo petitum si riferissero all'intero art. 1, comma 3, concernente il divieto, in difetto di intesa con lo Stato, di installazione nel territorio regionale sia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare sia di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. - Sulla delimitazione della questione: sentenza n. 95 del 2005.

Massima n. 36141

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Al riguardo, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell'intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l'invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalità di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale. È assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 120 Cost. - Sulla invasione della competenza regionale da parte del legislatore statale, vedi sentenza n. 310 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto. - Sul governo del territorio, vedi sentenze n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto, n. 247 del 2006, n. 278 del 2010, punto 12 del Considerato in diritto, e n. 33 del 2011, punto 6.8. del Considerato in diritto. - Sulla salute pubblica, vedi sentenze n. 62 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 281 del 2000, n. 505 del 2002 e n. 247 del 2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di produzione di energia), nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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