Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2012
Corte cost., sent. 9 marzo 2012, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2012
- Data di deposito
- 9 marzo 2012
- Data di decisione
- 5 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:51
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge della Regione Molise n. 6 del 24 marzo 2011
- art. 11, comma 10, legge della Regione Molise n. 6 del 24 marzo 2011
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 17, comma 10, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
Massime
Massima n. 36134
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1 della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che consente, senza l'espletamento di alcuna procedura concorsuale, la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei lavori socialmente utili delle soppresse Comunità montane, in quanto tale norma viola sia l'art. 97 Cost. sia l'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. Vi è infatti da un lato violazione dell'art. 97 Cost., in tutti i casi di disposizioni regionali che prevedano procedure di stabilizzazione di personale senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione e senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell'amministrazione. Dall'altro lato vi è violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. in quanto la disciplina regionale, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione).
Massima n. 36135
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, che prevede la destinazione da parte della Regione di risorse finanziare al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso le soppresse Comunità montane, per violazione dell'art. 117, comma 3, in quanto si pone in contrasto con principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento della finanza pubblica dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Quest'ultimo - stabilendo che le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale - oltre a prevedere procedure concorsuali per le possibili assunzioni, fissa limiti «qualitativi», nonché «quantitativi» al possibile riassorbimento di lavoratori cosiddetti precari nel pubblico impiego, limiti che costituiscono, per tutte le amministrazioni pubbliche, presupposti legittimanti e non superabili per la stabilizzazione. La norma impugnata, diversamente, non prevede procedure selettive, ma bensì la stabilizzazione generalizzata dei lavoratori impiegati in lavori socialmente utili in servizio presso le soppresse Comunità montane, senza stabilire, quindi, i requisiti di cui devono essere in possesso questi ultimi e, comunque, al di fuori dei limiti previsti dal legislatore statale per il possibile riassorbimento del precariato nel pubblico impiego.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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