Corte costituzionale
Sentenza n. 50/2012
Corte cost., sent. 9 marzo 2012, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/2012
- Data di deposito
- 9 marzo 2012
- Data di decisione
- 5 marzo 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Umbria n. 4 del 30 marzo 2011
- art. 5, comma 1, legge della Regione Umbria n. 4 del 30 marzo 2011
- art. 30, legge della Regione Umbria n. 4 del 30 marzo 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 107, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 36130
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, per violazione degli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettera e ), e terzo, della Costituzione, deve ritenersi che lo ius superveniens (costituito dall'art. 9, comma 2, della legge della Regione Umbria 24 novembre 2011, n. 14, che ha modificato l'art. 5, comma 1, della legge impugnata, prevedendo che «le parole: "i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a ), b ), c ) e i )" sono sostituite dalle seguenti: "per il settore privato i soggetti passivi di cui all'articolo 3"») ha ad oggetto esclusivamente l'ambito soggettivo di applicazione della ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP prevista dall'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 4 del 2011; sicché nulla è mutato con riguardo alla ipotesi di deduzione in sé, la cui introduzione è censurata dal ricorrente per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», in quanto la disciplina legislativa statale dell'IRAP non prevedrebbe «la facoltà delle Regioni [...] di introdurre agevolazioni diverse rispetto a quelle previste dalle norme statali»; donde la conseguente influenza sulla questione prospettata.
Massima n. 36131
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, in quanto introduce una ipotesi di deduzione dalla base imponibile IRAP che non è prevista dalla legislazione statale e che, in quanto riferita agli anni 2011 e 2012, è in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. - In tema di IRAP, che pur dopo la sua «regionalizzazione», non è divenuta «"tributo proprio" regionale, v. citate sentenze n. 357 del 2010 e n. 216 del 2009.
Massima n. 36132
In relazione ai profili di censura non assorbiti dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5 della legge della Regione Umbria n. 14 del 2011, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente il comma 1 del medesimo articolo. Infatti, il ricorrente ha impugnato tale comma lamentando la mancata inclusione, nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in materia di IRAP, dei soggetti di cui alla lettera e ) dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto essa priverebbe «l'agevolazione del carattere della generalità, assumendo la misura carattere di aiuto di stato ed integrando così la fattispecie disciplinata dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)»; ma a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 9, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 14 del 2011, l'ipotesi di deduzione prevista dal legislatore regionale - che si applicherà a decorrere dall'anno 2013 - riguarda, per il settore privato, tutti i soggetti passivi di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 446 del 1997.
Massima n. 36133
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4, proposta in quanto esso, prorogando gli effetti della legge della Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 16, con ciò implicando anche l'applicazione dell'art. 6 di tale legge, il quale prevede una riserva di posti del cinquanta per cento per i dipendenti delle aziende sanitarie locali che bandiscono concorsi per il reclutamento del personale. Il citato art. 6, però, è stato abrogato dall'art. 31 della stessa legge della Regione Umbria n. 4 del 2011, entrato in vigore lo stesso giorno dell'art. 30 impugnato; donde, ammesso che la norma abrogata fosse applicabile al personale dirigente sanitario, vengono meno le ragioni poste dal ricorrente a fondamento della censura per asserita violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute e di ordinamento delle professioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), in quanto riferito agli anni 2011 e 2012;
2) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al giudizio concernente l'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Umbria n. 4 del 2011, in quanto riferito agli anni successivi al 2012, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30 della legge della Regione Umbria n. 4 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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