Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2012

Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
33/2012
Data di deposito
23 febbraio 2012
Data di decisione
15 febbraio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:33

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2011
  • art. 1, comma 13, lett. a), legge della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2011
  • art. 1, comma 13, lett. c), legge della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2011
  • art. 1, comma 41, lett. o), legge della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36104

V. titoletto.

Massima n. 36105

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, lettera a ), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 - che ha introdotto nell'art. 19, comma 1, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 una disposizione secondo la quale «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012» -, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto il comma 1 del citato art. 19 nella sua formulazione originaria è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (unitamente ad altri commi dello stesso art. 19) dalla sentenza n. 77 del 2011 della Corte e il legislatore molisano, dal canto suo, con la stessa legge reg. n. 2 del 2011, ha abrogato altri commi dello stesso art. 19, facendone restare in vigore solamente i commi 5 e 6; sicché, sulla base della considerazione che nessuno di questi ultimi prevede procedimenti cui può essere riferita la disposizione impugnata, sussiste carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare l'illegittimità della norma impugnata.

Massima n. 36106

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 13, lettera c ), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, consentendo il reclutamento di nuove unità di personale sanitario, vìola l'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta .

Massima n. 36107

In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 41, lettera o ), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, non sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere, non potendosi escludere che essa abbia avuto attuazione durante il periodo della sua vigenza.

Massima n. 36108

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 41, lettera o ), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 nella parte in cui, nel modificare l'art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, prevede, oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo annuale di 3.000 euro. Così disponendo, la Regione Molise ha, infatti, ecceduto dai limiti imposti dall'art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza le Regioni ad istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di imposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera e ), della Costituzione. L'art. 1, comma 41, lettera o ), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta anche con l'art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione personale o patrimoniale sia prevista per legge. Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere valutata unitariamente, perché essa impone una prestazione patrimoniale (il contributo di 3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante l'esecuzione di altre prestazioni, onde la parte della norma relativa all'imposizione della tassa e quella concernente le prestazioni ad essa alternative sono connesse in maniera tale da configurare una fattispecie unitaria insuscettibile di scissione. Ed allora, poiché l'art. 1, comma 41, lettera o ), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte di rango inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale) l'individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, senza dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell'organo amministrativo, vìola la riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sull'altra questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011);

dichiara l'illegittimità dell'articolo 1, comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui prevede, per il rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 3.000 euro;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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