Corte costituzionale
Sentenza n. 288/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 288/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione Marche n. 28 del 28 dicembre 2011
- art. 22, legge della Regione Marche n. 28 del 28 dicembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 5, comma 36, decreto legge n. 953 del 30 dicembre 1982
- legge n. 53 del 28 febbraio 1983
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997
Massime
Massima n. 36784
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., l'art. 10 L.R. Marche n. 28 del 2011 in quanto, nel disporre l'esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Invero, alla luce del quadro normativo di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato rispetto al quale la Regione può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e quindi non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.
Massima n. 36785
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., l'art. 22 L.R. Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione in corso d'acqua della trota iridea atteso che contrasta con l'art. 12, comma 3, d.P.R. 357 del 1997 il quale vieta espressamente, in via generale e assoluta la introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale previsione, costituendo espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, pone limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi rimanendo unicamente libere, nell'esercizio della loro potestà legislativa, di porre limiti di tutela anche più elevati di quelli statali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione nei corsi d'acqua della trota iridea.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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