Corte costituzionale

Sentenza n. 288/2012

Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
288/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge della Regione Marche n. 28 del 28 dicembre 2011
  • art. 22, legge della Regione Marche n. 28 del 28 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36784

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., l'art. 10 L.R. Marche n. 28 del 2011 in quanto, nel disporre l'esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati, ha violato la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Invero, alla luce del quadro normativo di riferimento, tale tassa si qualifica come tributo proprio derivato rispetto al quale la Regione può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e quindi non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale.

Massima n. 36785

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., l'art. 22 L.R. Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione in corso d'acqua della trota iridea atteso che contrasta con l'art. 12, comma 3, d.P.R. 357 del 1997 il quale vieta espressamente, in via generale e assoluta la introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale previsione, costituendo espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, pone limiti invalicabili di tutela cui le Regioni devono adeguarsi rimanendo unicamente libere, nell'esercizio della loro potestà legislativa, di porre limiti di tutela anche più elevati di quelli statali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione - Legge finanziaria 2012);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 nella parte in cui consente l'immissione nei corsi d'acqua della trota iridea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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