Corte costituzionale
Sentenza n. 287/2012
Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/2012
- Data di deposito
- 19 dicembre 2012
- Data di decisione
- 11 dicembre 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:287
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 36783
Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. Le Regioni ricorrenti hanno impugnato la suddetta norma perché, nel disciplinare i tirocini formativi e di orientamento non curriculari, dettano una normativa che rientra nella materia di competenza regionale residuale inerente la «istruzione e formazione professionale». Sulla base del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di formazione professionale, appare evidente che la disposizione censurata si pone in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni. Il comma 1 della disposizione, infatti, interviene a stabilire i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti che promuovono i tirocini formativi e di orientamento. La seconda parte del medesimo comma, poi, dispone che, fatta eccezione per una serie di categorie ivi indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari. In questo modo, però, la legge statale - pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente determinati dalle normative regionali» - interviene comunque in via diretta in una materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale. D'altra parte, che la normativa in esame costituisca un'indebita invasione dello Stato in una materia di competenza residuale delle Regioni è confermato dal comma 2 del censurato art. 11, il quale stabilisce la diretta applicazione - in caso di inerzia delle Regioni - di una normativa statale, ossia l'art. 18 della legge n. 196 del 1997 - peraltro risalente ad un momento storico antecedente l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001 - che prevede l'adozione di una disciplina volta a «realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico». Né può valere in contrario la tesi della difesa dello Stato secondo cui la disposizione impugnata andrebbe inquadrata nel titolo di competenza esclusiva statale previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali), essendo palese che, nel caso in esame, si è fuori dall'ambito applicativo di tale titolo di competenza, a prescindere da ogni valutazione in merito alle finalità perseguite con l'intervento normativo statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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