Corte costituzionale
Sentenza n. 260/2012
Corte cost., sent. 22 novembre 2012, n. 260
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 260/2012
- Data di deposito
- 22 novembre 2012
- Data di decisione
- 19 novembre 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:260
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 13 gennaio 2012
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 3 del 13 gennaio 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
Massime
Massima n. 36732
Deve essere dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme della Regione Abruzzo, concernenti la proroga fino al 31 dicembre 2012 del temporaneo accreditamento già concesso, la quale determinerebbe, secondo il ricorrente, la violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute, per contrasto con i principi generali sul passaggio dall'accreditamento provvisorio all'accreditamento istituzionale, nonché l'interferenza con il mandato del 12 dicembre 2009 al commissario per il risanamento del disavanzo sanitario. Al riguardo, le disposizioni regionali impugnate non configurano una ipotesi di accreditamento definitivo ope legis , elusivo quindi della necessaria verifica della sussistenza dei "requisiti ulteriori" previsti dalla normativa statale, ma riguardano, invece, prestazioni inserite in "Progetti obiettivo", per le quali lo stesso Stato ha già espresso una valutazione di priorità e di indispensabilità tali da giustificare un autonomo ed eccezionale procedimento di erogazione di fondi e di controllo e valutazione dei risultati raggiunti. Infine, non vi è alcuna interferenza con il mandato commissariale, poiché questo riguarda gli accreditamenti istituzionali e non gli accreditamenti provvisori come quello oggetto della disposizione impugnata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3 (Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, concernente disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2009 - e altre disposizioni di adeguamento normativo) promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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