Corte costituzionale
Sentenza n. 246/2012
Corte cost., sent. 9 novembre 2012, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/2012
- Data di deposito
- 9 novembre 2012
- Data di decisione
- 5 novembre 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, Tabella n. 2, unità di voto 2.4., legge n. 184 del 12 novembre 2011
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- decreto legislativo n. 241 del 3 novembre 2005
Massime
Massima n. 36705
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di costituzionalità concernente la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), unità di voto 2.4 (Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria), della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), relativa alla riduzione del concorso finanziario dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria di tutte le Regioni. Infatti, il ricorso (della Regione Sicilia) è affetto non solo da carenza dimostrativa in ordine al pregiudizio lamentato circa il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, ma anche dalla mancata indicazione, sia pure sommaria, del decremento finanziario delle proprie risorse derivante dalla norma contestata. In definitiva, l'asserita riduzione della quota di propria spettanza è frutto di un percorso logico meramente indiziario e sicuramente controvertibile, in contrasto con l'onere del ricorrente di definire il petitum e produrre gli atti necessari a sorreggerlo. - Vedi precedente in sentenza n. 145 del 2008. In generale sul rapporto tra bisogni regionali e mezzi finanziari, vedi sentenze n. 145 del 2008, n. 29 del 2004, n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), unità di voto 2.4 (Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria), prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), pubblicata nel supplemento ordinario n. 234/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 del 14 novembre 2011 (pag.173), promossa, in riferimento agli articoli 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 e delle relative norme attuative, agli articoli 81 e 119, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in violazione del principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze