Corte costituzionale
Sentenza n. 244/2012
Corte cost., sent. 31 ottobre 2012, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 244/2012
- Data di deposito
- 31 ottobre 2012
- Data di decisione
- 24 ottobre 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 22, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 7, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 23, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 16, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 17, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 29, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
- art. 30, decreto legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- direttiva CE n. 54 del 18 giugno 2009
- parte terza, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 36697
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, co. 1, 16, 17, 22 e 23, co. 1, 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, co. 3, e 118 Cost. in quanto le norme in questioni stabiliscono che l'utilizzazione delle acque minerali naturali e l'immissione in commercio delle acque di sorgente siano subordinate ad una previa autorizzazione rilasciata dopo aver accertato la ricorrenza delle condizioni ivi indicate, riproduttive di quelle contenute nella direttiva 2009/54/CE e, ai sensi dell'art. 288 del TFUE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Dunque, è l'atto di diritto europeo secondario che determina gli obiettivi da perseguire da parte degli Stati membri al fine di realizzare un'armonizzazione della disciplina. La normativa nazionale di recepimento, contenuta nel d.lgs. n. 176 del 2011, censurata proprio perché in larga misura pedissequamente riproduttiva delle previsioni comunitarie - sintetiche per definizione quanto ai loro enunciati - contenute nella direttiva 2009/54/CE, detta nella specie una disciplina di principio della materia, comunque non modificabile dalla fonte regionale, pena la mancata o incompleta attuazione dell'atto comunitario. Poiché tale normativa si pone quale disciplina di principio essa non appare in contrasto né con l'art. 117, terzo comma, né con l'art. 118 Cost.
Massima n. 36698
Va dichiarata non fondata la censura inerente alla pretesa illegittima applicazione - disposta dagli artt. 7, comma 1, lettera a ), e 23, comma 1, lettera a ), del d.lgs. n. 176 del 2011 - delle disposizioni contenute nella parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006, in tema di protezione da pericoli di inquinamento dei corpi idrici interessati. La Regione Toscana deduce l'eventuale illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., delle disposizioni impugnate, nella parte in cui prevedono, tra i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, l'accertamento che la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). Ad avviso della ricorrente l'incostituzionalità sussisterebbe ove dette disposizioni dovessero essere intese non come livello minimo di protezione, bensì come preclusive dell'adozione - da parte delle Regioni - di misure di tutela più rigorose. Tuttavia, sul medesimo bene giuridico unitariamente inteso (ambiente) coesistono la tutela (o conservazione), di competenza esclusiva dello Stato, e la fruizione (in particolare il governo del territorio), di competenza concorrente regionale. In tale prospettiva è stato affermato che le Regioni possono prevedere, nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, misure di tutela ulteriori e/o maggiori rispetto agli standards unitari così definiti per disciplinare il diverso oggetto delle loro competenze. - V. citate sentenze n. 30 e n. 12 del 2009 e n. 105 e n. 104 del 2008
Massima n. 36699
Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni proposte nei confronti degli artt. 16 e 17 e degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011 per violazione degli artt. 117, primo comma, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a sostegno dell'impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali e la questione di legittimità costituzionale sollevata in rapporto all'art. 117, primo comma, Cost. è ammissibile solo se ridonda in una limitazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni: nel caso di specie il ricorso introduttivo della Regione Toscana risulta carente di argomentazioni a sostegno di tale ridondanza. - V. citata sentenza n. 225 del 2009.
Massima n. 36700
Va dichiarata la non fondatezza delle questioni proposte nei confronti degli artt. 16 e 17 e degli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 176 del 2011 in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. in quanto le norme impugnate ribadiscono principi già contenuti nella normativa comunitaria di settore (regolamento CE 29 aprile 2004, n. 882/2004 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), quali la periodicità, l'estemporaneità e la generalità dei controlli. Non è quindi ipotizzabile alcuno straripamento della normativa statale dal proprio alveo costituzionale, limitandosi la stessa ad enucleare i principi entro i quali dovranno essere esercitate le competenze degli enti territoriali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, 17, 29 e 30 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 1, 16, 17, 22 e 23, comma 1, 29 e 30 del medesimo d.lgs. n. 176 del 2011, sollevate dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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